Mascherine chirurgiche FFP2 e FFP3: detraibili oppure no?

Durante il 2021, anno pandemico, tutti abbiamo sostenuto spese per l’acquisto di strumenti di protezione, tra i quali le mascherine chirurgiche FFP2 e FFP3, ma in che modo è possibile usufruire della detrazione per tali acquisti in dichiarazione?

La detrazione per tali dispositivi è senza dubbio gettonata, dato che nel 2021 (forse più che nel 2020) tutti abbiamo sostenuto spese in tal senso.

È il MEF che, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera dell’8 marzo scorso, ha delineato condizioni e verifiche per la detrazione di tali spese.

L’Amministrazione Finanziaria individua tali spese come detraibili previa attenta valutazione dei requisiti delle mascherine FFP2 e FFP3 acquistate nel corso del 2021.

L’Agenzia delle Entrate afferma che le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione, tra i quali quindi anche le mascherine utilizzate nel periodo di emergenza Covid-19, rientrano tra le spese sanitarie in dichiarazione dei redditi a patto che lo scontrino indichi la conformità del dispositivo, mediante il codice “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE).

Qualora il documento di spesa non riporti la codifica utile per individuare la conformità del dispositivo rispetto alla normativa europea, sarà invece necessario per il contribuente conservare i documenti dai quali risulti la marcatura CE relativamente ai dispositivi compresi nella Banca dati del Ministero della Salute.

Con la Circolare 7/E/2021 è la stessa Agenzia delle entrate che precisa che per la detrazione IRPEF della spesa sostenuta per l’acquisto delle mascherine chirurgiche e di quelle FFP2 e FFP3 è necessario verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute.

Questo controllo è necessario in quanto possono essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico.

I chiarimenti in merito alla detraibilità di tali dispositivi di protezione sono stati forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate anche con la Circolare 11/E/2020 alla riposta al quesito 5.12, che ha ribadito la necessità di fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l’elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche; vedasi elenco nel sistema Banca dati dei dispositivi medici pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Qualora le mascherine protettive siano classificate, in base alla tipologia, come dispositivi medici dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE (che comprende anche la conformità alla normativa europea ovvero alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni), le relative spese di acquisto sono detraibili nella misura del 19% al rigo E1 del modello 730.

Rita Martin – Centro Studi CGN