Tra le spese detraibili in dichiarazione esiste anche quella relativa all’acquisto e all’installazione dell’impianto fotovoltaico. Spesso tale detrazione però viene detratta in modo errato; vediamo cosa è detraibile, come e dove.
La detrazione fiscale compete innanzitutto al 50% rientrando esclusivamente tra gli interventi di ristrutturazione edilizia – quale intervento per il risparmio energetico – di cui all’art. 16-bis del Tuir, in E41 del modello 730 (RP 41 del modello Redditi PF) da usufruirsi in dieci anni entro il limite stabilito normativamente per tale tipologia di interventi e cioè 96.000 euro.
L’art.1 c.37 della Legge 234/2021 proroga al 31 dicembre 2024 la detrazione Irpef per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16-bis del Tuir; la detrazione rimane fruibile al 50% dell’importo massimo detraibile di euro 96.000 in dieci anni.
Ai fini della detraibilità della spesa l’impianto fotovoltaico deve avere una potenza massima di 20 kw e deve essere destinato alla produzione domestica di energia elettrica.
Se il contribuente fruisce degli incentivi relativi all’energia elettrica prodotta, l’impianto non può beneficiare della detrazione Irpef, in quanto gli stessi risultano incompatibili con tale detrazione fiscale (così come specificato nella Risoluzione 207/E/2008 e nella Circolare 46/E/2007). Rientrano in tale casistica la maggioranza degli impianti installati fino al luglio 2013.
Nell’ipotesi, invece, in cui non si fruisca della tariffa incentivante è possibile beneficiare, come detto, della detrazione del 50% in E41 (compatibile con il cd “scambio sul posto” – Risoluzione 22/E/2013), con cui è possibile cedere in rete l’energia eccedente l’autoconsumo.
Alle medesime condizioni è detraibile anche l’eventuale sistema di accumulo installato.
L’installazione dell’inverter relativo all’impianto fotovoltaico dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva (per sostituzione) a quella dell’impianto stesso, configurandosi, in dette ipotesi, l’inverter come un elemento funzionalmente collegato all’impianto.
La sostituzione dell’inverter non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti. Non sussiste incompatibilità, invece, fra la detrazione e i sistemi di scambio sul posto, con cui è possibile cedere in rete l’energia eccedente l’autoconsumo.
Per gli interventi ultimati a partire dal 2018 è obbligatoria la comunicazione dell’Enea Bonus Casa.
É tassativamente esclusa la detrazione Ecobonus in E61, eventualmente applicabile agli impianti termodinamici per la produzione sia di energia termica che energia elettrica. In quest’ultimo caso la detrazione spetta in base al rapporto tra l’energia termica e quella complessiva.
Va anche aggiunto che se si tratta di manutenzione straordinaria su una struttura monofamiliare, l’installazione dell’impianto fotovoltaico consente l’accesso al bonus mobili per arredare l’abitazione, a differenza dell’ipotesi di pannelli fotovoltaici installati nel condominio, che al massimo possono dare diritto al bonus solo per mobili relativi a parti comuni condominiali.
Per completezza si aggiunge che, poiché l’utilizzo dell’impianto a soli fini privati si verifica ogni qualvolta il soggetto produce energia elettrica esclusivamente per usi “domestici”, di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, ecc., la tariffa incentivante non assume alcuna rilevanza, sia ai fini IVA, in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del tributo, sia ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6, comma 1, del TUIR.
Il soggetto che non utilizza direttamente, in tutto o in parte, l’energia prodotta può rendere disponibile nel sistema elettrico l’energia rimasta inutilizzata, attraverso due modalità:
- la vendita dell’energia al distributore;
- oppure (se l’impianto ha una potenza fino a 20 kw) il c.d. “servizio di scambio sul posto”.
In tale seconda ipotesi il soggetto che ne usufruisce non può vendere l’energia elettrica prodotta in eccesso. L’energia non utilizzata ed immessa in rete genera a favore del soggetto responsabile solo un credito in termini di energia nei confronti del gestore della rete, prelevabile nei tre anni successivi a quello di maturazione.
I proventi derivanti dalla vendita dell’energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell’utente rilevano fiscalmente come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (Circolare 46/E/2007) da indicarsi in D5 codice 1 del modello 730 o in RL14 del modello Redditi PF.
Rita Martin – Centro Studi CGN