Ravvedimento Operoso: con la Finanziaria 2011 aumenta il costo

Il legislatore della Finanziaria del 2011 (patto di stabilità per il periodo 2011 – 2013) ha deciso di invertire la tendenza rispetto al passato e incrementare le sanzioni ridotte nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso.

Condizioni per il ravvedimento operoso

Per quanto riguarda i presupposti del ravvedimento operoso non sono previste novità. Pertanto non è consentito fruirne:

  • se un ufficio, o altro ente impositore, ha constatato la violazione;
  • a seguito di accessi ispezioni o verifiche;
  • in presenza di attività amministrativa di accertamento;
  • quando il relativo termine è oramai trascorso.

L’avvenuta constatazione da parte dei verificatori della violazione commessa impedisce, di fatto, il ricorso al ravvedimento operoso. L’intento è quindi quello di indurre il contribuente, tramite la riduzione delle sanzioni, a regolarizzare la propria posizione in presenza di errori/omissioni. Tuttavia non è possibile beneficiare del predetto istituto solo con riferimento ai tributi e ai periodi oggetto di controllo. Pertanto se la constatazione della violazione riguarda, ad esempio, l’omesso versamento dell’imposta di registro il contribuente potrà regolarizzare eventuali violazioni commesse ai fini dell’Irpef; oppure se i verificatori hanno rilevato una violazione riferita al periodo d’imposta 2009 il medesimo contribuente potrà regolarizzare eventuali errori commessi relativi al periodo d’imposta 2010

CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ravvedimento non consentito Ravvedimento consentito
  • se un ufficio, o altro ente impositore, ha constatato la violazione;
  • a seguito di accessi ispezioni o verifiche;
  • in presenza di attività amministrativa di accertamento;
  • quando il relativo termine è oramai trascorso.
  • se la rilevazione della violazione ha riguardato un tributo diverso da quello oggetto di ravvedimento;
  • se la rilevazione della violazione ha riguardato un periodo d’imposta diverso da quello oggetto di ravvedimento.

La Finanziaria del 2011: l’incremento delle sanzioni

La novità è stata introdotta con un emendamento alla Finanziaria del 2011 e riguarda le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. Sono state così aumentate le sanzioni ridotte in caso di ritardato versamento delle imposte a seconda delle diverse tipologie di ritardo nel pagamento. Il legislatore prevede la modifica dell’art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997. Le principali novità sono:

  • entro trenta giorni della violazione, per insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del tributo, quindi risulta pari al 3%, in precedenza era del 2,5%;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione viene ridotta a 1/8 del minimo e ammonta al 3,75%, in precedenza era del 3%;
  • presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla violazione regolarizzazione mediante il versamento del 3% a titolo di sanzione, anziché del 2,5% (precedente misura).
Violazione Termine per la regolarizzazione Sanzione
fino al 31/1/2011
Sanzione
dal 1/2/2011
Omesso versamento art. 13, comma 1, lett.a) e lett.b) Entro 30 giorni dalla scadenza Sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (1/12 del 30%) pari al 2,50% Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) pari al 3 %
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso della quale la violazione è stata commessaEntro un anno dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista la dichiarazione periodica Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) pari al 3 % Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%) pari al 3,75%
Omessa presentazione della dichiarazione art. 13, comma 1, lett. c) Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione Sanzione ridotta a 1/12 del minimo Sanzione ridotta a 1/10 del minimo

Entrata in vigore

La novità troverà applicazione con riferimento alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011. Pertanto ove il contribuente non dovesse versare, ad esempio, le ritenute operate durante il mese di dicembre del 2010 entro il 16 gennaio 2011. La violazione potrà essere regolarizzata ancora con il pagamento della sanzione ridotta stabilita in precedenza, entro 30 giorni, e pari al 2,5%. Viceversa qualora l’irregolarità riguardi il mancato versamento delle ritenute operate a gennaio del 2011 e non versate entro il 16 febbraio del medesimo anno, la regolarizzazione, se effettuata entro 30 giorni, costerà al contribuente il 3%, oltre agli interessi che continuano a essere dovuti in base al saggio legale.

Autore: Nicola Forte – Centro Studi CGN