Professioni, compensi con preventivo: il senato boccia la legge

I professionisti restano privi di punti riferimento nella determinazione del compenso che deve essere indicato nel mandato professionale in quanto le tariffe di riferimento non sono applicabili.
È una delle conseguenze dell’intervento del legislatore in tema di liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012) e in particolare sulle professioni regolamentate.

Il decreto in esame, infatti, interviene sulle professioni  eliminando le tariffe minime e introducendo la  pattuizione preventiva del compenso.

L’articolo 9 del decreto (Disposizioni sulle professioni regolamentate) introduce le seguenti novità:
•    Abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel “sistema ordinistico”.
•    Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale.
•    Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico.
•    Il professionista deve fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico..
•    È necessario indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
•    Il compenso deve essere determinato in relazione all’importanza dell’opera prestate e deve comprendere tutte le voci di spesa incluse spese, oneri e contributi.
•    La misura del compenso deve essere resa nota al cliente e se quest’ultimo lo richiede la forma è quella scritta.

Nei rapporti con i clienti, quindi, il provvedimento impone l’obbligo di stabilire al momento del conferimento dell’incarico professionale l’importo del compenso.

Rispetto alla “Bozza” non si tratta di un preventivo vero e proprio ma, in maniera meno dettagliata, della determinazione anticipata di tutti “gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico…”.

Va subito sottolineato che definire il costo di un lavoro prima dell’esecuzione dello stesso è cosa di per sé ardua, incertezza che aumenta con l’aumentare delle difficoltà che possono emergere, di norma inevitabili a volte imprevedibili, nel corso dello sviluppo del medesimo incarico.
Non è però obbligatoria la forma scritta, a meno che il cliente non la richieda espressamente.

 

Nello specifico quindi si tratta di produrre un documento con le indicazioni delle somme richieste in relazione a quel determinato incarico, documento che peraltro deve essere completato con i riferimenti della polizza professionale a copertura dei danni, che diventa immediatamente obbligatoria.

 

La mancanza delle indicazioni relative al compenso e alla polizza costituisce un illecito professionale espressamente previsto, però, solo per gli esercenti professioni regolamentate, cioè per i soli iscritti agli ordini professionali.
Ne sono esclusi, pertanto, gli aderenti ad associazioni professionali non riconosciute e i dipendenti di associazioni sindacali e di categoria che esercitano attività di consulenza anche di natura legale, amministrativa e tributaria.

 

Il decreto, come detto, abroga le tariffe professionali, già raramente applicate, ma che potevano costituire un riferimento nella redazione del “preventivo” da presentare al cliente.
L’unico riferimento a parametri prefissati è indicato nel caso di liquidazione giudiziale. In tale evenienza il giudice adito farà riferimento a parametri fissati da un decreto ad hoc del ministro della giustizia, di concerto con quello dell’economia. È escluso l’utilizzo generale di tali parametri nella determinazione del compenso, a pena nullità della relativa clausola.

Dall’osservazione generale di tali principi sembrerebbe preferibile, anzi imprescindibile, per il professionista la forma scritta del mandato, con la conseguenza che dovrà procedere con la quantificazione dell’onorario e indicare i dati della polizza assicurativa. Infatti, in caso di grave disaccordo tra professionista e cliente, l’accordo verbale è troppo esposto al rischio contenzioso e con queste disposizioni è possibile per esempio che il cliente, a fine prestazione decida di fare un esposto dichiarando di non aver ricevuto nessuna previsione sugli onorari e i costi del professionista. In un eventuale giudizio, in assenza di prove documentali sarebbe la parola dell’uno contro quella dell’altro.

 

Il commercialista è tra i professionisti più colpiti da questa novità, in quanto arduo appare il compito di prevedere nello specifico l’ammontare del proprio onorario, comprensivo dei costi e degli oneri, relativamente a quelle prestazioni che comportano un notevole grado di complessità.
Una per tutte, basti pensare all’incarico di redigere il bilancio, il cui compenso dipende da dati non ancora noti perché è il professionista stesso che deve determinarli. Stesse difficoltà si incontrano per le prestazioni di valore modesto (apertura di unità locale presso CCIAA, 730, pratiche INAIL) dovendo produrre un numero considerevole di mandati. Da definire il comportamento da tenere in caso di prestazioni continuative con mandato iniziale (per esempio gli adempimenti aggiuntivi sopravvenuti in corso d’’anno).

 

Anche gli avvocati e le professioni tecniche sono in difficoltà per via delle numerose variabili non sempre conoscibili al momento del conferimento dell’incarico che occorre considerare nella determinazione dei compensi.

 

Tali variabili, denunciano i vertici degli organismi di rappresentanza delle professioni, non sempre sono noti al momento del conferimento dell’incarico per via della complessità del compito affidato nonché della specificità della prestazione (per esempio alcune variabili processuali  non dipendono dall’avvocato ma dal giudice), così come nel caso dei tecnici, alcuni elementi non sempre sono noti , incluso  la durata dello stesso incarico (per esempio la direzione lavori di un’opera importante).

 

Il tema è oggetto di vivaci polemiche e continui interventi e distinguo.
La notizia dell’ultim’ora è che la Commissione Giustizia del Senato ha bocciato le norme in commento in quanto “si tratta di norme inaccettabili nel merito e che comunque non sarebbero dovute rientrare in un decreto legge … “ (Filippo Berselli, Presidente della Commissione Giustizia).

 

Di tutt’altro segno le dichiarazioni degli esponenti di  Bankitalia  sentiti in Commissione che auspicano, in nome dell’interesse generale, misure incisive per la trasparenza e la concorrenza nel mercato delle professioni.
“Modernità” e “Conservazione” a confronto. Chi la spunterà?