FNC e CNDCEC hanno diffuso un documento utile per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si stanno apprestando a predisporre il primo bilancio, quello relativo all’esercizio 2021, in conformità alle previsioni del Codice del Terzo settore, con la nuova modulistica approvata dal Ministero del Lavoro e alla luce del principio contabile OIC 35. Vediamo meglio di cosa si tratta.
La disciplina del bilancio degli enti del terzo settore è contenuta all’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. “codice del Terzo settore”), con particolare attenzione ai soggetti che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
Ai commi 1 e 2 del predetto articolo è possibile distinguere:
- gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, i quali devono redigere un bilancio di esercizio formato da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione;
- gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, che possono predisporre un bilancio in forma di Rendiconto per cassa.
In materia di bilanci, lo scorso 17 marzo 2022, la FNC e il CNDCEC hanno pubblicato il documento “Il bilancio degli enti del Terzo settore – Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS” che tiene conto dei numerosi cambiamenti che hanno interessato la materia, fino a ricomprendere il recente “Principio contabile ETS – OIC 35”.
Il volume è suddiviso in tre sezioni:
- il ruolo del bilancio nella riforma del terzo settore;
- amministrazione e rendicontazione;
- principi contabili.
La prima parte è dedicata all’inquadramento delle norme legislative, alle tecniche per la redazione del bilancio, alla determinazione della soglia per la predisposizione del Rendiconto di cassa e alla revisione legale. Seguono poi l’analisi degli schemi di bilancio (sia per gli “ETS non piccoli” che per gli “ETS piccoli”) e le indicazioni per la rivisitazione del piano dei conti per adeguarlo ai nuovi schemi. Conclude il documento la parte attinente ai postulati di bilancio (con focus sulla continuità aziendale), alle transazioni non sinallagmatiche, ai componenti figurativi e alle modalità di prima adozione del principio contabile.
Saper redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dal DM 39/2020 assume particolare importanza per gli Enti del terzo settore, con particolare interesse immediato per le ODV (organizzazione di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale) che sono obbligati a redigere già dall’esercizio 2021 il proprio bilancio secondo i nuovi schemi.
Per completezza, è il caso di evidenziare che gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. Tali enti devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 ss., 2435-bis o 2435-ter c.c. (co. 4 e 5 dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 co. 5). Analoga previsione è dettata dall’art. 9 co. 1 del D.Lgs. 112/2017 con riferimento agli enti dotati della qualifica di impresa sociale.
L’intenso lavoro della FNC e CNDCEC si completa con la predisposizione della relazione dell’organo di controllo in sede di approvazione del bilancio degli Enti del Terzo Settore. Si tratta di un documento di particolare interesse per i professionisti che assumono le funzioni di controllo di legalità, potendo contare su un modello conforme alle norme di comportamento predisposte dal CNDCEC nel dicembre 2020.
Il modello è suddiviso in tre parti:
- la prima sezione esplicita l’attività dell’organo di controllo rispetto ai seguenti aspetti:
- la vigilanza per quanto concerne l’osservanza della legge e dello statuto;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e il loro concreto funzionamento;
- il monitoraggio in merito all’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente;
- la seconda parte, posto che all’organo di controllo non compete la revisione legale, contiene le osservazioni in ordine al bilancio di esercizio e riguarda le attività di vigilanza previste dal punto 3.8 delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto;
- l’ultima sezione, in ragione delle premesse legate allo svolgimento dell’attività di controllo, contiene le osservazioni e proposte in ordine all’approvazione dei bilancio, così come redatto dagli amministratori.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN