In arrivo, dal 30 giugno, la doppia multa per chi rifiuta pagamenti con carte e bancomat e, dal 1° luglio 2022, l’estensione della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfetario. Entrambe le misure rientrano nel Decreto Legge finalizzato all’attuazione di 45 obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Chiariamo quali sono le conseguenze operative di queste due importanti novità.
In data 13 aprile 2022 si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Decreto Legge che contiene ulteriori misure urgenti, emanate con l’intento di velocizzare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.
Tra i 41 articoli del Decreto comprendenti misure anti-evasione troviamo:
- l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2022, di emissione della fattura elettronica per i contribuenti minori;
- l’anticipo al 30 giugno delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici.
Fattura elettronica contribuenti minori
Il DL ha dunque introdotto l’obbligo di emettere fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022 per i contribuenti minori ossia per coloro che hanno optato per:
- il regime forfetario introdotto dall’art. 1 comma da 54 a 89 della L. 190/2014;
- il regime di vantaggio previsto dal DL. 98/2011 art. 27 comma 1,2;
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 398/91 art. 1 e 2.
Soggetti esonerati
Rimangono esonerati i contribuenti con ricavi e compensi fino a 25mila euro, che potranno continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo fino all’anno 2024; oltre tale soglia scatterà dunque l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Periodo transitorio
Il Decreto prevede un periodo transitorio compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre (terzo trimestre) nel quale tali soggetti potranno emettere fatture elettroniche entro il mese successivo dall’effettuazione dell’operazione senza incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs.471/97.
A decorrere dal 1° ottobre i contribuenti dovranno emettere la fattura entro:
- 12 giorni in caso di fattura immediata;
- entro il 15 del mese successivo in caso di fatture differite.
Anticipo sanzioni POS
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre anticipato, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.15 comma 4-bis del DL 179/2015, nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali e che rifiutano di accettare i pagamenti con carte elettroniche (POS).
Ricordiamo infatti che il DL 179/2012 aveva introdotto l’obbligo di accettare pagamenti elettronici da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza, a decorrere dal 1° giugno 2013.
Ammontare delle sanzioni
L’art.19-ter comma 4-bis prevede che “nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.”
Monica Casalicchio – Centro Studi CGN