La Legge Comunitaria 2010, entrata in vigore lo scorso 12 gennaio ha modificato, a partire dal 17 marzo 2012, le regole per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali.
Normalmente e ai sensi dell’art. 17, c.2 del DPR n. 633/72, le cessioni di beni sono assoggettate all’applicazione del reverse charge; in questo modo gli obblighi IVA relativi a tutte le prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esteri sono adempiuti dall’acquirente italiano.
Per le prestazioni di servizi l’applicazione del reverse charge, normalmente viene effettuata con l’autofatturazione.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2010, infatti, ha reso noto che per le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, gli obblighi di fatturazione e di registrazione previsti in capo al destinatario dei servizi possono essere sostituiti dall’integrazione del documento emesso dal soggetto estero e successiva annotazione entro i termini previsti dal DPR 633/72 nel registro delle fatture emesse, distintamente dalle altre, come avviene per le autofatture.
Successivamente, la stessa fattura deve essere registrata nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’IVA, prima della liquidazione periodica o annuale dell’imposta
Il momento di effettuazione dell’operazione è determinato ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72 e, pertanto, l’esigibilità dell’imposta coincide, in linea generale, con il momento di pagamento del servizio.
Per le operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012, cambiano le regole; il momento di effettuazione è dato dal momento di completamento del servizio, in caso di pagamento anticipato, il momento di riferimento diviene quest’ultimo.
Dal 17 marzo p.v. il reverse charge per le operazioni rese da soggetti UE, dovrà essere effettuato attraverso l’integrazione della fattura emessa dal fornitore estero; la successiva annotazione sui registri IVA dovrà avvenire entro il mese di ricevimento della stessa o anche successivamente, ma in ogni caso prima dello scadere del termine di 15 giorni dal ricevimento della fattura.
Solo da questo momento infatti scatterà l’esigibilità dell’imposta.
Solo se il fornitore UE non emette la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o di pagamento del servizio, il committente nazionale dovrà emettere, entro il mese seguente e in unico esemplare, un’autofattura, nella quale dovrà essere riportato anche il numero di identificazione attribuito agli effetti IVA al prestatore UE, integrando, eventualmente e sempre entro i 15 gg. dalla registrazione del documento, la fattura che il fornitore UE emette, se di importo inferiore al corrispettivo pagato.
Pertanto, a partire dal 17 marzo 2012 le prestazioni di servizi “generiche”, effettuate da un soggetto estero ad una impresa italiana e quelle effettuate da un soggetto italiano a una impresa estera, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, nei casi di attività ricorrenti, periodiche e continuative, alla data di pagamento della prestazione. In quel preciso momento nasce l’obbligo di emissione di fattura.
Se la prestazione continuativa non avesse corrispettivi pagati ma si protraesse a cavallo dell’anno solare, andrebbe fatturata, limitatamente alla parte eseguita, nell’anno solare stesso.
Le altre prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE e sottoposte a particolari deroghe, come, ad esempio, i servizi immobiliari, e le prestazioni di servizi, invece, rese da soggetti extra UE dovrà essere applicato il reverse charge nella forma dell’autofatturazione.