Capita spesso che la spesa per la quale si intende usufruire della detrazione in dichiarazione sia sostenuta da un soggetto terzo, ad esempio un familiare: come usufruire della detrazione in questo caso?
Come noto, dal 1° gennaio 2020, la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni, è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili, pena la perdita della detrazione stessa. Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 1 c.679 della Legge 160/2019 – c.d. Legge di Bilancio 2020.
Sono pertanto tutt’ora oggetto della disposizione sulla tracciabilità tutte le spese di cui all’art. 15 del Tuir, con esclusione di quanto stabilito al comma 680 della medesima Legge. Possono infatti essere pagate anche in contanti le spese sostenute per l’acquisto di:
- medicinali;
- dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private, accreditate al SSN.
Con la Risposta 431/2020 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in linea generale, la spesa è detraibile dal soggetto a cui è intestato il documento di spesa, con la necessità di assicurare la corrispondenza tra spesa detraibile per il contribuente e pagamento effettuato da un altro soggetto.
L’Agenzia afferma infatti che Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Anche nella Circolare 7/E/2021 viene precisato che il pagamento può essere effettuato anche tramite sistema di pagamento “tracciabile” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa e tale circostanza può essere supportata:
- dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato all’altro soggetto, in contanti, la spesa sostenuta (vedasi Risposta 484/2020)
- dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito/bancomat (vedasi Risposta 431/2020).
Si dovrà quindi verificare:
- che il pagamento risulti effettuato nel corso del 2021(ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione) richiedendo la ricevuta del pagamento tracciabile utilizzato (ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA). In mancanza di tale documentazione, l’utilizzo del pagamento tracciabile dovrà essere necessariamente attestato direttamente in fattura/ricevuta o documento commerciale da parte del percettore della somma che effettua la prestazione o cede il bene. Pertanto, nel caso in cui la fattura/ricevuta indichi il mezzo di pagamento tracciabile utilizzato, non occorre la produzione della prova del pagamento;
- che il documento di spesa (fattura/ ricevuta o documento commerciale) sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (ad esempio: spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di cani guida per i non vedenti, spese per alunni con DSA, premi di assicurazione rischio morte o invalidità permanente, spese per istruzione, rette per la frequenza degli asilo nido) per le quali si può usufruire della detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
È tuttavia necessario prestare attenzione alla particolarità espressa nella Risposta 484/2020 e cioè nel caso in cui si intenda autocertificare il rimborso della spesa in contanti al soggetto che l’ha sostenuta.
Infatti, se la spesa supera i 2.000 euro non è possibile la restituzione totale senza utilizzare un pagamento tracciato, per non venir meno agli obblighi antiriciclaggio.
Il D.L. 124/2019 all’art.18 c. 1 lett. a), modificando i limiti all’utilizzo del contante in tema di antiriciclaggio, prevede una riduzione graduale dell’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore pari a:
- euro 2.000,00 dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022;
- euro 1.000,00 dal 1° gennaio 2023.
Ecco che quindi è necessario, nei casi di importi superiori a detti limiti, che il rimborso avvenga con bonifico o altro strumento tracciabile, per non incorrere in verifiche e possibili sanzioni che possono essere commisurate in:
- sanzioni minime applicabili e cioè:
- pari a euro 2.000 per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022;
- pari a euro 1.000 per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2023 (fino al 30 giugno 2020 la sanzione minima era pari a euro 3.000).
- rimane invariata la sanzione massima prevista in euro 50.000.
Rita Martin – Centro Studi CGN