Bonus commercio al dettaglio, istanze entro il 24 maggio: FAQ del MI.S.E.

A partire dal 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, le imprese che svolgono l’attività di commercio al dettaglio in via prevalente possono presentare le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal DL “Sostegni ter” (art. 2 D.L. n. 4/2022 convertito con modifiche in legge n.25/2022).

La misura riguarda le imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43 nonché tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99. Per l’accesso al contributo è richiesto un ammontare di ricavi riferiti al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Si ricorda che ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

L’accesso alla procedura telematica è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, previa identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS). Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. L’ordine temporale di presentazione non comporta condizioni più favorevoli nell’iter di trattamento delle stesse.

Riepiloghiamo qui di seguito alcuni dei chiarimenti più interessanti formulati dal MI.S.E. sotto forma di FAQ:

  1. Per codice attività prevalente si intende quello comunicato, con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35, DPR 633/1972 insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.
  2. Non possono accedere all’agevolazione i soggetti cd “only REA”. Per accedere al contributo devono sussistere gli elementi di cui all’art. 2082 del codice civile, relativi alla definizione di “imprenditore”, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito dell’evidenza formale dell’impresa, consistente nell’iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili “imprese”.
  3. Le imprese costituitesi e/o che hanno avviato la propria attività nel 2021 non potranno accedere al contributo.
  4. Al fine della determinazione della riduzione del fatturato, per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019 – ad esempio il 1° ottobre 2019 – si potrà far riferimento ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nel periodo ottobre-dicembre 2019 (ipotizzando il caso di soggetti con esercizio coincidente con anno solare) e al valore dei medesimi importi registrati nel corrispondente periodo del 2021.

Tra le altre FAQ, per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze, il MI.S.E. ha precisato che:

  1. l’istanza di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica (https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it). Una volta che la procedura di compilazione sarà ultimata, il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” che andrà firmato digitalmente e successivamente caricato sul sistema per procedere all’invio della domanda;
  2. il soggetto richiedente, unitamente all’istanza, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero dedicata alla misura.

Il contributo è riconosciuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e l’ammontare medio mensile di quelli relativi al 2019, tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione, nelle seguenti misure:

  • 60% per i soggetti con ricavi relativi al 2019 non superiori a 400.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra uno e 2 milioni di euro.

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza, nonché il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo. In caso di esito positivo delle citate verifiche, il Ministero provvede a determinare l’agevolazione concedibile e ad avviare l’iter amministrativo finalizzato alla concessione e alla successiva erogazione del contributo. Il provvedimento di ammissione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) e ciò assolverà l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN