Gli effetti della crisi derivanti dal conflitto russo-ucraino hanno indotto il Governo ad adottare nuove misure a sostegno di imprese. In particolare, il nuovo “Decreto Aiuti” (Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50) introduce disposizioni relative a politiche energetiche nazionali, produttività alle imprese, attrazione degli investimenti, nonché disposizioni in materia di politiche sociali, benefici a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, disoccupati e particolari sostegni alle famiglie.
Indennità per i lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta in corrispondenza della mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
I beneficiari sono i lavoratori dipendenti ai quali, per l’anno 2022, è applicabile la riduzione dello 0,80% dei contributi previdenziali a loro carico e che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80% della contribuzione a loro carico per almeno una mensilità.
Pertanto, risultano destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori dipendenti, che abbiano una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore all’importo mensile di 2.692 €, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
L’indennità una tantum è erogata dai datori di lavoro che sono tenuti a riconoscerla in via automatica, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare:
- di trattamenti pensionistici in genere;
- del reddito di cittadinanza.
Le somme corrisposte dai datori di lavoro a titolo di indennità una tantum dovranno essere compensate, nel mese di luglio 2022, mediante la denuncia mensile UniEmens, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Inps.
Inoltre, il bonus è riconosciuto dall’Inps, previa domanda del lavoratore, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022). Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato
Indennità per pensionati e disoccupati
Il Decreto prevede il riconoscimento d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
Ne sono beneficiari i soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro lordi annui.
Nelle ipotesi in cui i soggetti sopra indicati non risultino beneficiari presso l’INPS di alcuna delle prestazioni indicate, il casellario centrale dei pensionati individua l’ente incaricato dell’erogazione della indennità, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni.
Al fine della soglia di reddito di importo massimo pari a 35.000 euro, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.
Non rilevano, invece, il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari, l’assegno unico universale e l’importo aggiuntivo, gli assegni di guerra, gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, le indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e le indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
L’indennità è erogata sulla base dei dati disponibili all’Istituto al momento dell’erogazione ed è soggetta alla successiva verifica del reddito complessivo annuo lordo anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
La medesima indennità è riconosciuta anche a coloro:
- che risultano percettori dell’indennità di disoccupazione Naspi (se dipendenti) e Dis-coll (per i collaboratori) per il mese di giugno 2022;
- che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Ulteriori ipotesi di riconoscimento dell’indennità
L’Inps, previa richiesta del diretto interessato, riconosce l’indennità una tantum di 200 euro anche ai seguenti lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata Inps, con reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro;
- stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che nel 2021 sono stati beneficiari di specifiche indennità di sostegno al reddito in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso il bonus è erogato in via automatica;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che, per il medesimo anno, vantino un reddito non superiore a 35.000 euro;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano percepito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata Inps
Il Decreto Legge n. 50/2022 prevede poi il riconoscimento d’ufficio dell’indennità, da corrispondersi nel mese di luglio 2022, anche ai percettori del reddito di cittadinanza.
Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi
È, infine, istituito un Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori autonomi, professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
La misura dell’indennità al momento non è ancora stata definita.
Il riconoscimento dell’indennità è subordinata al fatto di aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo da stabilire con apposito Decreto ministeriale.
Il beneficio dovrà, infatti, essere regolamentato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato