Scommesse sportive: esonero dalla certificazione dei corrispettivi

Il bookmaker che opera nel settore delle scommesse sportive è esonerato dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e dei compensi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 3 maggio 2022, n. 242.

Il settore delle scommesse sportive e dei giochi di abilità on line è uno dei settori che non solo non ha risentito della pandemia mondiale di Covid-19 ma, anzi, ha tratto numerosi vantaggi dalla serie di restrizioni imposte ai cittadini nel corso degli ultimi due anni.

La crescita del settore del gioco e delle scommesse è stata determinata dal diffondersi delle numerose piattaforme web autorizzate (dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) che raccolgono le varie giocate. La raccolta delle giocate può avvenire tramite canale fisico di scommesse (negozio su strada o “corner” di gioco all’interno di altri esercizi commerciali) o, come avviene ormai sempre più spesso, con modalità a distanza anche per l’utenza retail.

Nella prima ipotesi ci sarà un locale aperto al pubblico presso il quale le giocate saranno raccolte direttamente al banco da parte del bookmaker; nel secondo caso, invece, la raccolta avviene tramite internet mediante accesso al sito web del bookmaker previa apertura di un account per gestire le giocate online in autonomia.

Con il diffondersi delle attività legate a questo settore aumentano anche i dubbi in materia fiscale. Qual è il regime IVA applicabile ai corrispettivi corrisposti ai punti di raccolta delle scommesse? I corrispettivi percepiti a titolo di compenso per i servizi resi da tali attività rientrano nei casi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura e dall’obbligo di certificazione?

Dal punto di vista fiscale, le operazioni come quelle relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici nonché le operazioni come quelle relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizione di ogni genere, fermo restando l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi, sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati, salvo specifica richiesta del cliente (articolo 10, comma 1, numeri 6 e 7 del D.P.R. 633/72).

Il regime di esenzione vige anche per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) (articolo 10, comma 1, numero 9 del D.P.R. 633/72).

Per quanto attiene agli obblighi di certificazione delle suddette operazioni, l’articolo 22 della legge IVA consente di non emettere fattura nel caso di operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 5 e ai numeri da 7 a 9, e numeri 16 e 22 dell’articolo 10, con esclusione, quindi, delle operazioni ex articolo 10, comma 1, n. 6 sicché detti compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Nella risposta fornita al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che l’articolo 21, comma 6, della legge IVA, nel disporre l’obbligo di fatturazione per alcune specifiche operazioni per le quali l’IVA non è comunque dovuta, alla lettera c) lo esclude per i corrispettivi relativi alle operazioni di cui al numero 6 del citato articolo 10.

Detti compensi, precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta fornita al contribuente, possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi.

Le operazioni di cui al n. 7 dell’articolo 10 della legge IVA, già escluse dall’obbligo di fatturazione sulla base di quanto disposto dal punto 6 dell’articolo 22 della legge IVA, sono altresì esonerate da qualunque obbligo documentale dall’articolo 2, comma 2, lettera h del D.P.R. n. 696/1996. Anche queste operazioni possono solamente essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Già in passato l’Agenzia delle Entrate si era occupata dello stesso tema con la risposta n. 9/2020 rispondendo in maniera analoga ad un quesito dello stesso tenore.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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