A seguito della crisi causata dal conflitto russo-ucraino, molte attività si trovano in difficoltà in conseguenza non solo dell’innalzamento dei prezzi delle materie prime e della difficoltà di reperimento delle stesse ma anche per l’annullamento o la sospensione di contratti in essere con aziende operanti nei territori coinvolti nel conflitto.
Dopo aver già introdotto alcune misure volte a calmierare i prezzi di alcune materie prime, al fine di far fronte alle nuove criticità emerse con dirette ricadute sui mercati, il Ministero del Lavoro è intervenuto, con Decreto Ministeriale del 31 marzo 2022, n. 67, apportando alcune modifiche al Decreto del 15 aprile 2016, n. 95442 recante “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”.
Il Ministero ha pertanto integrato le causali che permettono di accedere al trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni.
Causali CIGO
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 95442/2016 è possibile ricorrere al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
- mancanza di lavoro o di commesse;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica;
- impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità;
- sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria.
Nuove causali di intervento
Al fine di sostenere le imprese assicurando un intervento di sostegno al reddito dei lavoratori nei periodi transitori e temporanei di contrazione o sospensione dell’attività produttiva, è possibile riconoscere il trattamento ordinario di cassa integrazione anche qualora:
- “la sospensione derivi dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinati dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina”. Tale ipotesi integra la fattispecie di crisi di mercato che, in conseguenza del D.M. n. 67/2022, può essere oggetto di ricorso alla CIGO non solo nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia determinata dalla mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa;
- la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa “sia dovuta a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione” e non solamente nelle ipotesi di mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all’impresa (fattispecie riconducibile alla causale mancanza di materie prime o componenti).
Relazione tecnica
La concessione della CIGO è subordinata alla predisposizione di una relazione tecnica da parte dell’impresa beneficiaria del trattamento.
L’azienda è, infatti, tenuta a documentare in una relazione tecnica dettagliata le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e a dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua comunque ad operare sul mercato.
Gli elementi oggettivi possono essere supportati ad esempio da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e l’eventuale trattamento ordinario di integrazione salariale già concesso.
Con riferimento alla causale “crisi di mercato” è necessario che la relazione tecnica documenti l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato e, qualora richiesto, anche la documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.
Nel caso in cui, invece, la fattispecie che comporta la necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa sia riconducibile alla “mancanza di materie prime o componenti” la relazione dovrà documentare anche le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse all’impresa.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato