Investimenti in agricoltura e agroalimentare: dal 20 settembre l’invio delle domande per il credito d’imposta

Con il provvedimento n. 174713/2022, l’Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, c. 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le imprese agricole e agroalimentari che realizzano o ampliano le infrastrutture informatiche finalizzate al commercio elettronico. Quali sono le spese agevolabili e le modalità operative per ottenere il beneficio?

Chi sono i soggetti beneficiari dell’agevolazione?

Possono beneficiare del credito d’imposta le reti di imprese agricole e agroalimentari, costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.

Il provvedimento chiarisce che per rete di imprese si intende la cosiddetta “rete contratto”, priva di autonoma soggettività giuridica e la “rete soggetto”, dotata di autonoma soggettività giuridica.

Con riferimento alle prime, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito d’imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete. Con riferimento alle seconde (rete soggetto), per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, l’agevolazione è applicata in modo autonomo alla rete, fermo restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa.

Quali sono le spese agevolabili?

In sintesi, le spese oggetto di agevolazione sono quelle sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti da organismi associativi, le spese relative alla stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Qual è l’ammontare del credito d’imposta?

Il beneficio consiste in un credito d’imposta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50 mila euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli; nella misura del 40% e nel limite di 25 mila euro dell’importo degli investimenti realizzati, per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; nella misura del 40% e nel limite di 50 mila euro (nell’arco di tre esercizi finanziari) dell’importo degli investimenti realizzati per le piccole e medie imprese agroalimentari.

Quali sono i termini e le modalità per l’invio della comunicazione?

Per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione deve essere inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, mentre a regime è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili venga effettuata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

Per quanto attiene alle modalità di invio delle domande per il credito d’imposta, la Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i servizi on line, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni.

Quali sono le modalità di fruizione del credito d’imposta?

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che sarà emanato dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici (Fisconline e/o Entratel) dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione dal contribuente risulti superiore all’ammontare del credito concesso, anche tenendo conto di eventuali precedenti fruizioni, il modello F24 viene scartato dal sistema.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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