In un contesto normativo che si è andato stratificando con una serie di interventi legislativi spesso mal coordinati, l’Agenzia delle Entrate prova a chiarire i punti oscuri in materia di interventi edili che danno diritto al superbonus 110%.
La circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 si compone di ben 130 pagine e si suddivide in sei capitoli, che trattano i profili legati agli aspetti soggettivi dei beneficiari dell’agevolazione, l’oggetto dell’intervento, vale a dire gli edifici interessati, le tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione, le relative spese ammesse alla detrazione, concludendo con l’analisi della disciplina delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativi alla detrazione spettante di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nonché gli adempimenti necessari al fine di beneficiare del superbonus (visto di conformità e asseverazioni), compresi quelli da espletare in presenza di un general contractor. Nella logorroica circolare dell’Agenzia non vengono affrontate le novità introdotte dal DL 50/2022 (Decreto Aiuti”), già oggetto di chiarimenti nella circolare 27 maggio 2022 n. 19.
La circolare torna a occuparsi del compenso straordinario riconosciuto all’amministratore, specificando meglio la propria posizione rispetto al precedente orientamento espresso nella circolare n. 30/E del 2020. In quest’ultimo documento di prassi è stato ritenuto non eleggibile ai fini della detrazione 110% il compenso all’amministratore per le funzioni extra derivanti dalla gestione dei lavori condominiali, posto che tale compenso non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto al supersconto fiscale in quanto gli adempimenti amministrativi effettuati dall’amministratore del condominio rientrano tra gli ordinari obblighi posti a suo carico da imputare alle spese generali di condominio, come già indicato precedente circolare n. 30/E del 2020.
Nel documento in commento, invece, i tecnici del fisco distinguono il caso in cui l’amministratore del condominio sia nominato responsabile dei lavori ex art. 89, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tal caso, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili.
In materia di spese ammesse alla detrazione, il documento di prassi torna a commentare l’ammissibilità degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili riprendendo quanto già indicato nelle precedenti circolari n. 24/E e 30E del 2020. In particolare viene confermato l’orientamento di ammettere gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Ad esempio, possono essere ammessi al superbonus anche gli ulteriori costi per l’indizione e l’espletamento della gara di appalto, i costi delle commissioni e dei seggi di gara, e quelli di pubblicazione di bandi ed avvisi, ecc., correlati alle prestazioni a carico di un IACP che, nell’ambito delle funzioni svolte di Stazione appaltante, gestisce per conto dei Comuni immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Si tratta di spese che concorrono al limite di spesa ammesse alla detrazione, essendo caratterizzate da un’immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi agevolati con il superbonus le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’Ape, per le asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità dei costi unitari e per il visto di conformità (articolo 119, comma 15, decreto legge 34/2020, punto 13.4 dell’allegato A del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020).
Le spese ulteriori comprensive delle prestazioni professionali direttamente connesse all’intervento rientrano nel computo dei massimali per tipologia di interventi da considerare ai fini della loro ammissibilità. È il caso di evidenziare che la tabella prezzari allegata al decreto Mite del 14 febbraio 2022 è al netto di queste spese, che andrebbero aggiunte al fine della verifica del massimale.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN