Il Decreto semplificazioni ha introdotto un’importante novità in tema di bollo sulle fatture elettroniche. L’importo che consente di spostare le scadenze di pagamento relative al primo e secondo trimestre sale da 250 a 5.000 euro.
Come noto, l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo trimestrale sulle fatture elettroniche trasmesse allo SdI, per verificare se in tali documenti sia stato indicato correttamente l’assoggettamento a imposta di bollo. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre poi pubblica, all’interno del portale “fatture e corrispettivi”, i due elenchi A e B. L’elenco A non è modificabile e contiene tutte le fatture elettroniche correttamente assoggettate a imposta di bollo, l’elenco B è modificabile e contiene tutte le fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento al bollo ma che non sono state assoggettate valorizzando il campo apposito (campo <Bollo virtuale> non presente nel file .xml). Una volta scaduto il termine per l’eventuale correzione da parte del contribuente, non resta che saldare l’imposta. Le modalità sono due:
- addebito diretto sul conto corrente bancario, indicando l’IBAN nella apposita funzionalità web del portale “fatture e corrispettivi”;
- modello F24.
La scadenza di pagamento è trimestrale. Tuttavia se nei primi due trimestri dell’anno non si supera una determinata soglia di debito è possibile posticipare il versamento direttamente alla data di pagamento del terzo trimestre. È proprio su tale soglia di debito che è intervenuto il Decreto semplificazioni, alzando l’originario importo di 250 euro previsto dal DL n. 124/2019 a 5.000 euro. Pertanto, dal 1° gennaio 2023, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza prevista per il secondo trimestre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza prevista per il terzo trimestre.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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