Come noto, per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, il governo ha introdotto un bonus benzina fino a 200 euro, esente da imposte e contribuiti. Quali sono le caratteristiche dell’agevolazione? Chi ne ha diritto? Sotto quale forma viene erogato il bonus? Ed entro quando?
Al fine di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, il Legislatore è intervenuto emanando una serie di Decreti Legge.
Con riferimento al mondo del lavoro, riveste particolare importanza il cosiddetto Decreto Ucraina, Decreto Legge del 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.
Il Decreto introduce infatti la possibilità per i datori di lavoro di riconoscere ai propri dipendenti un buono carburante del valore massimo di 200 euro, esente da imposizione contributiva e fiscale.
Nel dettaglio, la disposizione prevede che “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
La misura è applicabile, a discrezione del datore di lavoro, solamente per l’anno 2022, salvo proroghe, e il buono carburante può essere riconosciuto sino al 31 dicembre 2022.
Il bonus può essere riconosciuto esclusivamente dai datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Sono dunque esclusi dall’applicazione del beneficio i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, mentre anche gli studi professionali possono riconoscere il beneficio al proprio personale dipendente.
La misura esula e, pertanto, si aggiunge al regime ordinario dei fringe benefit. Il predetto regime permette al datore di lavoro di riconoscere al personale dipendente alcuni beni e/o servizi (es. buoni spesa) il cui importo complessivo per ciascun lavoratore non deve essere superiore all’importo di 258,23 euro nel periodo d’imposta, al fine dell’esenzione dall’imposizione Irpef.
In caso di superamento del predetto limite, l’importo riconosciuto concorre interamente alla formazione del reddito con conseguente rilevanza ai fini contributivi e fiscali.
Da una lettura congiunta della nuova disposizione con la normativa in materia di fringe benefit prevista dal vigente articolo 51, comma 3 del DPR n. 917/1986 (TUIR), il plafond massimo che un datore di lavoro può riconoscere al personale dipendente, per l’anno 2022, finalizzato esclusivamente all’acquisto di carburante, è innalzato per l’anno 2022 a complessivi 458,23 euro.
Qualora, invece, il datore di lavoro decida di erogare al lavoratore, nel periodo d’imposta 2022, ulteriori beni o servizi diversi rispetto ai buoni carburanti, le soglie di esenzione rimangono distinte:
- 258,23 euro per tipologie di servizi e beni diversi dal buono carburante;
- e 200 euro per i buoni carburante.
La nuova norma introdotta non pone limiti con riferimento ai beneficiari del bonus, limitandosi ad indicare espressamente i soli lavoratori dipendenti. Sul punto, in assenza di chiarimenti e indicazioni, si ritiene che il buono possa essere riconosciuto a discrezione del datore di lavoro anche solamente ad alcuni lavoratori.
Non è infatti necessario, come invece richiesto per i beni e servizi rientranti nel cosiddetto welfare aziendale, riconoscere il buono carburante a tutti i dipendenti ovvero a categorie omogenee di lavoratori, essendo possibile l’erogazione del bonus anche a singoli dipendenti.
Ai fini del riconoscimento dei buoni carburante il datore di lavoro dovrà acquistare apposite tessere elettroniche del valore massimo di 200 euro e consegnarle al personale dipendente. L’importo del bonus dovrà poi essere evidenziato nella busta paga del lavoratore con una voce figurativa.
Infine, si ritiene che possano essere applicabili anche per il nuovo bonus carburante i seguenti divieti:
- monetizzazione del buono;
- cessione a terzi del bonus;
- utilizzo del beneficio da parte di un soggetto terzo rispetto al titolare.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato