Il reverse charge nel settore elettronico ed energetico è stato prorogato sino al 31 dicembre 2026. A prevederlo sono le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Semplificazioni (DL n. 73/2022 pubblicato in G.U. n.143 del 21 giugno 2022).
Come noto, con il meccanismo del reverse charge, il debitore dell’IVA non è il soggetto emettente fattura ma il cessionario/committente che la riceve. Il più conosciuto è sicuramente il reverse charge “esterno” che interessa le operazioni intracomunitarie, ma altrettanto importante è il cosiddetto reverse charge “interno”. Tale meccanismo di inversione contabile, previsto in via temporanea sino al 30 giugno 2022 dall’art. 17 comma 8 del Dpr 633/72, ha interessato negli ultimi anni alcune tipologie di operazioni quali, ad esempio, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop e i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.
L’art. 22 del decreto semplificazioni (DL n. 73/2022 pubblicato in G.U. n.143 del 21 giugno 2022) modifica l’art. 17 comma 8 del Dpr 633/72, sostituendo all’originario termine di scadenza della normativa temporanea del 30 giugno 2022 il nuovo termine ultimo: 31 dicembre 2026.
Ma attenzione a due limitazioni importanti.
La prima riguarda l’ambito di applicazione della norma: la disciplina riguarda esclusivamente le cessioni che precedono la fase di commercio al dettaglio dei prodotti. Le vendite effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto hanno sempre operato secondo la modalità ordinaria applicando l’IVA secondo le aliquote del Dpr 633/72 e continueranno a farlo.
La seconda riguarda i soggetti coinvolti dall’art. 17, che sono gli operatori economici provvisti di partita IVA. Sono pertanto escluse le operazioni poste in essere da un soggetto passivo IVA nei confronti di un privato.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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