Qual è il trattamento IVA che si applica ai servizi di accesso virtuale (a distanza) ad un evento scientifico organizzato da un ente privo di stabile organizzazione in Italia, i cui partecipanti possono essere sia soggetti passivi d’imposta che privati consumatori?
Alla domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 353 pubblicata sul proprio sito web in data 28 giugno 2022. In particolare, l’evento scientifico oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate è fruibile fisicamente in presenza acquistando un biglietto per l’accesso che garantisce l’accesso ai luoghi fisici in cui viene organizzato l’evento, ed è altresì fruibile a distanza, tramite pc o altri device, acquistando un biglietto per partecipare virtualmente alle varie sessioni e consentire ai partecipanti di interagire con i relatori.
Le limitazioni alla mobilità a causa della pandemia da Covid-19 hanno spinto numerosi enti e organizzazioni a offrire i propri eventi culturali o scientifici attraverso soluzioni innovative e tecnologiche per consentire a tutti di parteciparvi.
Si sono diffusi così tantissimi servizi che offrono webinar interattivi e meeting scientifici immersivi con tanto di spazio “domande e risposte” che consentono a tutti i partecipanti di interagire con il relatore per avere chiarimenti e/o sciogliere eventuali dubbi a problematiche più complesse.
Per l’Agenzia delle Entrate, i servizi di accesso virtuale ad un meeting scientifico organizzato in Italia da un ente straniero, privo di stabile organizzazione nel nostro Paese, ricadono nella previsione di cui all’articolo 7-quinquies del D.P.R. n. 633/72, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dal momento che si tratta di prestazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
La motivazione fornita dall’Agenzia delle Entrate si basa sulla circostanza che anche coloro che avrebbero partecipato a distanza al meeting avrebbero avuto la possibilità di interagire con i relatori (porre domande al pari delle persone presenti in sala).
L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
- quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
A partire dalla data del 1° gennaio 2010, con l’articolo 7-ter, sono state introdotte rilevanti novità ai fini dell’individuazione del requisito della territorialità per le prestazioni di servizi cosiddette “generiche”. In particolare è stato stabilito che tali prestazioni sono:
- territorialmente rilevanti nel Paese del committente, quando sono rese da un soggetto passivo d’imposta ad un altro soggetto passivo di imposta (business to business);
- territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore, quando sono rese da un soggetto passivo d’imposta ad un privato (business to consumer).
L’articolo 7-quinquies ha però stabilito che in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter comma 1:
- le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;
- le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.
La modalità di partecipazione a distanza non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa in presenza. Ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha la possibilità di assistere e partecipare all’evento con la possibilità di interagire con i relatori. Per questa ragione, si applica la previsione di cui all’articolo 7-quinquies del D.P.R. 633/72, con applicazione dell’IVA, trattandosi di prestazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com