Il nuovo art. 15-bis rubricato “Disposizioni urgenti in materia di liquidità” del Decreto Aiuti rivede l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 innovando l’istituto giuridico della dilazione della cartelle. Analizziamo le principali novità entrate in vigore il 16 luglio 2022.
Tra le novità più rilevanti vi sono:
- raddoppio del limite delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la richiesta di rateazione deve essere comprovata da una temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- incremento del numero delle rate non pagate che comporta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- possibilità di chiedere la rateazione di somme iscritte a ruolo senza interessare necessariamente la totalità dei carichi affidati alla riscossione;
- possibilità di rateizzare altre partite a ruolo non comprese tra quelle decadute dal beneficio della rateazione;
- perdita del diritto alla rateazione limitatamente ai ruoli decaduti dal relativo beneficio.
Passa da 60.000 a 120.000 euro l’importo delle somme iscritte a ruolo per ciascuna richiesta di cui si richiede la dilazione senza che il contribuente sia tenuto a documentare la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
In altri termini:
- sino a 120.000 euro, il contribuente potrà dilazionare il pagamento dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica;
- oltre tale soglia, invece, al contribuente verrà richiesto di presentare la documentazione comprovante la situazione di obiettiva difficoltà (indice liquidità alfa unitamente a bilancio d’esercizio depositato oppure relazione economico e patrimoniale infrannuale relativa ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre due mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione).
Previa istanza, al contribuente che dichiara di versare in una situazione di temporanea difficoltà, l’Agente della Riscossione concederà, per ogni richiesta, la rateazione delle somme iscritte a ruolo. La novità sta nella locuzione “per ciascuna richiesta”, che si traduce nella concessione al contribuente di una rateazione per ogni richiesta, sino a un massimo di 72 rate mensili. Il contenuto dell’istanza dovrebbe riguardare una o più cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito. Si attendono conferme circa la possibilità che si possa dilazionare solo alcuni ruoli presenti nella medesima cartella di pagamento. Rispetto al passato, la richiesta di rateazione non deve necessariamente riguardare tutti i debiti iscritti a ruolo.
Passa da 5 a 8 il numero delle rate non pagate, anche non consecutive, che comporta la perdita del beneficio rateale. Si tratta di una novità meramente quantitativa che permette al contribuente di saltare un maggior numero di rate prima di decadere dal piano di rateazione. In seguito al mancato pagamento di almeno 8 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Diversamente da quanto si prevedeva nella disciplina precedente, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, al debitore viene negata la possibilità di nuova rateizzazione del carico. In pratica:
- da una parte si amplia il numero delle rate per non perdere il beneficio della rateazione;
- dall’altra viene negata la possibilità di rateizzare nuovamente la rateazione oggetto di decadenza.
Con un’ulteriore modifica, il successivo comma 3-ter prevede, diversamente dal passato, anche in caso di decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Per quanto concerne l’entrata in vigore, i commi 2 e 3 dell’art. 15-bis prevedono l’applicazione delle nuove disposizioni a partire dai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (comma 2), vale a dire dal 16 luglio 2022.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN