Sono arrivati i chiarimenti riguardo alle modalità di compilazione del modello IRAP 2022 a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, che ha modificato le deduzioni IRAP per il costo del personale a tempo indeterminato.
Infatti, la risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022 a cura dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa le modalità alternative di compilazione del modello IRAP 2022 che si rendono necessarie in seguito alle novità semplificatrici di cui all’art. 10 del DL 73/2022 che ha riformulato l’art. 11 del DLgs. 446/1997 con decorrenza dall’esercizio precedente al 22 giugno 2022 (in pratica, l’anno solare 2021 le cui dichiarazioni sono in corso di predisposizione).
Onde evitare confusioni e complicazioni rispetto a una norma che si pone tutt’altri obiettivi, il documento di prassi si preoccupa di evidenziare che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, senza tenere conto, quindi, di quanto si andrà a illustrare.
È da accogliere con favore la semplificazione di disporre la piena deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 comma 4-octies del D.Lgs. 446/97, interamente riformulato), lasciando le ulteriori deduzioni in vigore esclusivamente per i lavoratori assunti con contratto di differente tipologia.
La nota dell’Agenzia riprende quanto disposto dal Decreto Semplificazioni, laddove prevede al comma 1 dell’articolo 10 la spettanza esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle seguenti deduzioni:
- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP);
- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP);
- la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a 400.000 euro (art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP).
Successivamente, il comma 1 dell’articolo 10 prevede, inoltre, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:
- la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4, del decreto IRAP);
- la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).
La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente).
Il documento di prassi chiude presentando le istruzioni alternative a quanto già previsto dalle istruzioni ufficiali per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022.
In particolare:
- nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
- nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN