Decreto Aiuti, crediti verso P.A. e debiti a ruolo: compensazione per i professionisti

Tra le novità introdotte dal Decreto Aiuti, si segnala la possibilità di compensare i crediti dei professionisti verso la Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo in capo agli stessi professionisti. Tale misura amplia la platea di soggetti titolari di un credito verso la PA (purché non prescritto, certo, liquido ed esigibile), a cui viene concessa l’opzione di compensare tale credito con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e indicati nelle cartelle di pagamento.

La novella introdotta al comma 1 lett. a) dell’art. 20-ter del DL 50/2022 provvede a modificare direttamente l’art. 28-quater del DPR 602/73 stabilendo che le somme dovute in seguito all’iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche relativi alle prestazioni professionali, aggiungendo tale possibilità a quanto già previsto per somministrazioni, forniture ed appalti. Ai fini dell’identificazione del perimetro della pubblica amministrazione, occorre fare riferimento all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che comprende   amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, – Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, – istituzioni universitarie,  Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio e loro associazioni, – enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,  Agenzie fiscali e Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).

Stando al meccanismo attualmente in vigore, che dovrà essere aggiornato per ricomprendere la novità in commento, la procedura di compensazione dovrà osservare i seguenti passaggi:

  1. il credito spettante deve essere certificato dalla pubblica amministrazione interessata a seguito di apposita istanza da formulare mediante la piattaforma dei crediti commerciali disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml) anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalle norme in vigore;
  2. in caso di inerzia della P.A entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il creditore può chiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato di nominare un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere;
  3. un’eccezione al rilascio della certificazione è rappresentata dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. In tale contesto, restano salve le certificazioni rilasciate in attuazione dei predetti piani o programmi operativi;
  4. la certificazione indicherà anche la data entro cui la PA deve procedere al pagamento;
  5. tramite il portale curato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si procede alle operazioni di compensazione previa apposita istanza tra i crediti certificati e i ruoli affidati entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione;
  6. in caso di esito positivo, l’Agenzia compenserà i crediti con i debiti iscritti a ruolo, rilasciando poi l’attestazione di pagamento.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN