Ai fini dell’assunzione di lavoratori extracomunitari residenti all’estero il datore di lavoro è tenuto a chiedere il nulla osta allo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale si deve svolgere l’attività lavorativa, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.
In particolare, la richiesta nominativa o numerica deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;
- nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all’estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
- il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- l’impegno della fornitura di un alloggio adeguato e al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
- l’impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Alla domanda devono essere allegati:
- l’autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
- l’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
- la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale (non inferiore a 20 ore settimanali) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Lo sportello unico, acquisito il parere della Questura e della Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, in presenza di tutti requisiti previsti, rilascia il nulla osta, in osservanza delle quote d’ingresso di lavoratori non comunitari stabilite annualmente con DPCM (cosiddetto Decreto flussi).
Lo sportello unico verifica la regolarità, la completezza e l’idoneità della documentazione presentata, nonché acquisisce dall’ITL competente per territorio, anche in via telematica, la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Con il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73) il Legislatore ha introdotto una procedura semplificata per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in relazione alle domande presentate ai sensi del Decreto flussi 2021.
In particolare, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato entro 30 giorni dalla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni).
Il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, sarà rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Altra importante novità introdotta dal Decreto Semplificazioni riguarda gli ingressi previsti dai Decreti flussi per le annualità 2021 e 2022. La verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata, in via esclusiva, agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, all’albo degli avvocati e all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, incaricati alla gestione del personale ed ai connessi adempimenti, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In particolare dovranno essere valutate:
- la capacità patrimoniale, intesa come capacità del datore di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che permetta di operare in modo equilibrato;
- l’equilibrio economico-finanziario e, dunque, la possibilità per il datore di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
- il fatturato;
- il numero dei dipendenti, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
- il tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa;
- la congruità della capacità economica valutata in riferimento al numero di domande presentate sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prendendo a riferimento per il settore agricolo anche gli indici di capacità economica riportati nelle dichiarazioni dei redditi;
- la presenza del DURC che potrà fornire contezza in ordine alla inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali;
- le dichiarazioni del datore di lavoro attinenti l’assenza di condanne, le violazioni amministrative negli ultimi due anni, la giustificazione delle assunzioni, l’assenza di ulteriori asseverazioni da parte di altri professionisti, il numero dei lavoratori interessati.
In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Per le domande già proposte per l’annualità 2021, invece, l’asseverazione deve essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
L’asseverazione non è infine necessaria nei seguenti casi:
- per le domande relative all’annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche sono già state effettuate dall’INL;
- per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato