Sospensione feriale dei termini a geometria variabile

Agosto è il mese delle vacanze e anche il fisco va in ferie lasciando intatte, però, una serie di complicazioni legate ai periodi di sospensione feriale. Esaminiamo quali sono gli atti ammessi, nonché le modalità di attuazione della sospensione estiva dei termini, anche tenendo conto del recente decreto Ucraina riguardante gli avvisi bonari.

Per quanto concerne l’ambito processuale tributario, come previsto dall’art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. Tale regola prevede un’eccezione rappresentata dalla sospensione dei termini per il periodo feriale cha va dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall’ Agenzia delle Entrate per le quali è previsto l’obbligo del preventivo reclamo. È il caso di precisare che, se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1° settembre computando anche il periodo già trascorso prima del 1° agosto ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale pari a 31 giorni.

Si considerino i seguenti esempi:

  • atto notificato in data 2 giugno 2022, il termine per proporre ricorso scade il 1° settembre 2022;
  • atto notificato in data 18 luglio 2022, il termine per proporre ricorso scade il 17 ottobre 2022;
  • atto notificato nel periodo di sospensione dal 1° al 31 agosto, il termine per proporre ricorso scade in data 30 ottobre 2022.

Se il termine cade in un giorno festivo (compreso il sabato), la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

Una particolare attenzione va prestata per il conteggio dei termini a ritroso partendo dalla data dell’udienza, in quanto la sospensione feriale opera anche per il termine di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica ex art. 32 D.P.R. n. 546/1992, rispettivamente di venti, dieci e cinque giorni liberi prima dell’udienza. Se l’udienza è stata fissata il 6 settembre 2022, il termine per i documenti è il 18 luglio 2022, mentre per le memorie è il 26 luglio 2022.

Anche per gli avvisi bonari scatta la sospensione feriale dei termini, che è di 4 giorni in più rispetto a quella processuale, in quanto decorre dal 1° agosto al 4 settembre (ex art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016). Si tratta del termine per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004, vale a dire delle somme da pagare a seguito di avviso bonario scaturente da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione oppure da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata. Si tratta di un termine essenziale, in quanto il pagamento puntuale consente di fruire della definizione delle somme con riduzione delle sanzioni, rispettivamente, a un terzo o a due terzi (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/97), evitando la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.

Il meccanismo di funzionamento è analogo a quanto verificato in precedenza con la sospensione feriale dei termini processuali, secondo i seguenti esempi:

  • avviso bonario ricevuto dal contribuente il 26 luglio 2022, si considerano i 5 giorni dal 27 al 31 luglio e i 25 giorni dal 5 al 30   Il pagamento dovrà avvenire entro il 30 settembre 2022;
  • avviso bonario notificato durante il periodo di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre, il termine inizia a decorrere dal 5 settembre 2022.

Rientrano nella sospensione i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-Bis, D.L. n. 223/2006).

Un elemento di complicazione è legato agli effetti dell’art. 37 quater aggiunto durante l’iter di conversione del D.L. n. 21/2022. La nuova disposizione sul termine di pagamento degli avvisi bonari prevede: “Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché dalle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in 60 giorni”.

Si evidenzia che il maggior termine, da 30 a 60 giorni, per il pagamento riguarda esclusivamente gli avvisi derivanti da liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972). Sono quindi esclusi gli atti che trovano origine dal controllo formale delle dichiarazioni (art. 36 -ter del D.P.R. n. 600/1973).

È il caso di ricordare, infine, che tutti gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n.241/1997 in scadenza nel periodo dal 1° al 20 agosto slittano automaticamente al 20 agosto (ex art. 37, comma 11- bis, D.L. n. 223/2006), senza alcuna maggiorazione. Nel dettaglio si tratta di tutti i versamenti effettuati mediante modello F24, quindi imposte derivanti dalle dichiarazioni, versamenti periodici. Per quest’anno, il 20 agosto cade di sabato e il termine slitta al 22 agosto.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN