Oramai da parecchi anni è ammessa la detrazione in dichiarazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza di interventi di manutenzione ordinaria o ristrutturazione. Per usufruirne, però, devono essere rispettati dei requisiti, anche temporali, che qui riepiloghiamo.
Va ricordato, innanzitutto, che i soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale relativo alle spese per l’arredamento (a partire dal 6 giugno 2013), sono individuati indirettamente dall’art.16 c.2 del DL 63/2013 cioè coloro “che fruiscono della detrazione di cui al comma 1”, ossia ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR al rigo E41.
Le spese di cui al rigo E61 non danno mai diritto al bonus mobili.
Con la Circolare 29/E/2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la detrazione sugli arredi è collegata agli interventi di:
- manutenzione ordinaria con riferimento a parti comuni, specificando però che i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- Sismabonus e acquisto di un immobile antisismico
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi
- acquisto di immobili ristrutturati da imprese che entro sei/diciotto mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
Non è possibile usufruire del bonus mobili in caso di interventi eseguiti nelle singole abitazioni che l’art. 16-bis del TUIR agevola con il 50% a prescindere dalla categoria edilizia in cui ricadono in caso di opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (Circolare n. 10/E del 2014, risposta 7.1), interventi di cablatura degli edifici, opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, opere per prevenire infortuni domestici, acquisto box pertinenziale (Circolare n. 11/E del 2014, risposta 5.2).
In tutte queste situazioni, bisognerà valutare caso per caso se i lavori eseguiti ricadono in un più ampio intervento di manutenzione straordinaria.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.
I limiti temporali
Per godere dell’agevolazione è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio che deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.
Non rileva la data fine lavori, pertanto i mobili si possono acquistare anche se la Scia/Cila è stata chiusa, purché siano rispettati i termini indicati.
Ad esempio:
- per gli acquisti di mobili o elettrodomestici effettuati nel 2022, l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2021
- per gli acquisti di mobili o elettrodomestici effettuati nel 2021, l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2020.
Attenzione all’importo detraibile
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50%, usufruibile in 10 anni al rigo E57 del modello 730, va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Vediamo un esempio per bonus collegato ad interventi iniziati nel 2021 e di spesa utile disponibile nel 2022:
Per il bonus collegato ad interventi iniziati nel 2020, la spesa utile disponibile nel 2021 per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2021 deve tener conto, ai fini della verifica del nuovo limite di spesa di 16.000 euro, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2020 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.
Non si tiene conto, invece, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2020 se collegate ad interventi edilizi iniziati nel 2019.
Rita Martin – Centro Studi CGN