Diritto camerale: come si calcola il ravvedimento operoso?

Il contribuente che ha saltato la scadenza del 30 giugno del diritto camerale può ravvedersi versando l’importo dovuto con il ravvedimento operoso. Ma attenzione, la disciplina del ravvedimento operoso del diritto camerale non coincide con quella delineata dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Come noto, sono autorizzate ad avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso le imprese già iscritte al Registro Imprese che non hanno versato il diritto annuale alla scadenza del 30 giugno e le nuove iscritte che non lo hanno versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese. La condizione è che la violazione non deve essere già constatata e comunque “non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori abbiano avuto formale conoscenza”.

Come anticipato, il sistema sanzionatorio è specifico e non coincide con quello previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97. La disciplina è contenuta nel DM 27 gennaio 2005 n. 54, eventualmente integrato dai regolamenti delle singole Camere di Commercio.

Nello specifico, l’art. 4 del DM 27 gennaio 2005 n. 54 fa una differenza sostanziale tra omesso e tardivo versamento:

  • nel caso di omesso versamento la sanzione va dal 30% al 100%;
  • nel caso di tardivo versamento la sanzione è al 10%.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dal successivo art. 6 che prevede:

  • la riduzione a un ottavo, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine originario;
  • la riduzione a un quinto, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine originario.

I codici tributo da utilizzare, così come chiarito dalla Risoluzione n. 115 del 23 maggio 2003 dell’Agenzia delle Entrate, sono 3850 per l’imposta, 3851 per gli interessi legali e 3852 per le sanzioni.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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