Credito d’imposta società benefit: ecco il codice tributo

L’agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, ha reso noto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta società benefit.

Come noto, le società benefit sono dei soggetti giuridici che si caratterizzano per affiancare allo scopo di lucro o mutualistico, uno scopo di beneficio comune per il territorio in cui sono radicate e per la comunità.

L’art. 38-ter, comma 1 del decreto rilancio (DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020), con lo scopo di sostenere il rafforzamento del sistema sull’intero territorio nazionale, ha introdotto un contributo sotto forma di credito d’imposta per tali tipologie di società. L’ammontare del contributo è pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto. Nello specifico, sono ammissibili le spese notarili e d’iscrizione nel registro delle imprese, quelle inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza riferita alla costituzione o alla trasformazione in società benefit ma non sono ammesse quelle relative a imposte e tasse.

I beneficiari dell’agevolazione potranno visualizzare l’ammontare del credito riconosciuto direttamente nel cassetto fiscale (accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate) e utilizzarlo in compensazione, tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione, così come specificato dalla Risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, è il seguente:

  • “6976” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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