Saranno attive dall’anno d’imposta 2022 le nuove disposizioni in materia di controllo formale sugli oneri detraibili inseriti nelle dichiarazioni precompilate inviate e modificate dai CAF e dai professionisti. Chiariamo quali sono i controlli che vengono meno.
Il D.L. 73/2022, approvato il 15 giugno scorso, ha riscritto le regole previste dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014, stabilendo l’esclusione dai controlli formali, anche in caso di invio del modello 730 precompilato tramite CAF o professionisti, in assenza di modifiche.
Nel caso di invio di una dichiarazione precompilata con modifiche, mediante il CAF o il professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto al modello precompilato.
Ciò con l’intento di rendere più agevoli i controlli, alleggerendoli sulle spese sanitarie non modificate, e di semplificare le attività dei sostituti d’imposta.
In merito ai controlli che effettua l’Agenzia delle entrate sui dati inseriti nella dichiarazione precompilata è da evidenziare che:
- se la dichiarazione è accettata senza modifiche, l’esonero dai controlli è previsto anche quando l’invio del 730 avviene tramite CAF;
- relativamente alle spese sanitarie, se si ricorre ai CAF o ai professionisti, non ci saranno più controlli su quelle non modificate, così come previsto nel caso di presentazione diretta da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.
Con tale semplificazione quindi:
- in caso di dichiarazione accettata, l’esclusione dai controlli è prevista anche in caso di presentazione tramite CAF o professionista;
- in caso di modifiche alla dichiarazione, l’esclusione dai controlli sui dati non modificati è estesa anche nel caso di dichiarazione inviata mediante CAF o professionisti. In questo secondo caso, più precisamente, sulle dichiarazioni presentate con modifiche mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista devono acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e verificarne la corrispondenza con gli importi, aggregati in base alle tipologie di spesa, utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Ne consegue che non è più obbligatorio conservare fatture e scontrini del contribuente, ma sarà invece necessario che l’intermediario verifichi la corrispondenza tra spese inviate al Sistema Tessera Sanitaria e quelle inserite nella precompilata.
Resta in ogni caso fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni o agevolazioni.
Le nuove regole non impatteranno sulla campagna dichiarativa in corso, ma si applicheranno dall’anno d’imposta 2022 e quindi al modello 730/2023.
Rita Martin – Centro Studi CGN