Bonus facciate: quali sono gli adempimenti necessari per fruire della detrazione?

Nell’ultimo periodo hanno assunto rilevanza particolare gli interventi relativi al c.d. bonus facciate, anche in merito alla maggiore detrazione usufruibile per i contribuenti che sostengono tale tipologia di spesa. Quali sono i documenti che i soggetti devono conservare per usufruire di tale agevolazione?

Premessa

Gli interventi per i quali è possibile usufruire della detrazione sono quelli:

  • finalizzati al recupero, restauro o rifacimento della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di questi o su immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali;
  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • che riguardano esclusivamente le strutture opache delle facciate, balconi, ornamenti e fregi;
  • per gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968.

Molte sono le risposte fornite in merito dall’Agenzia delle entrate, cui si rimanda, non essendo oggetto di tale trattazione.

Documenti da verificare e conservare

Per tutti gli adempimenti, come specificato al c.223 della Legge 160/2019, è necessario applicare le disposizioni del regolamento di cui al D.M. 41/1998, che reca le norme attuative e le procedure di controllo in materia di detrazioni per il recupero edilizio.

Pertanto i contribuenti sono tenuti a:

  • conservare le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico (ad esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • effettuare il pagamento con bonifico dedicato;
  • nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile; in caso di comodatario o conduttore sono da indicarsi gli estremi di registrazione del contratto di comodato o di locazione; l’adempimento non è richiesto per gli interventi di tipo termico che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva;
  • inviare, tramite raccomandata, preventiva comunicazione di inizio lavori all’ASL di riferimento, se dovuta;
  • conservare ed esibire le autorizzazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia; nel caso in cui non sia previsto alcun titolo abilitativo, predisporre e conservare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ex art. 47 del Dpr 445/2000, in cui si indica la data di inizio dei lavori e viene attestata la circostanza che gli interventi rientrano fra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, secondo la normativa edilizia vigente;
  • allegare la certificazione urbanistica dalla quale risulti che l’edificio oggetto dell’intervento ricade nelle zone assimilate alle zone A o B. Per sapere se l’abitazione ricade in zona A o B non è sempre necessario recarsi in Comune. Il visto di conformità specifica che “l’assimilazione alle suindicate zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, non essendo sufficiente un’attestazione di un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali”. Quindi per le zone A o B ai sensi del DM non sarebbe necessario acquisire una dichiarazione del Comune, per quelle assimilate invece sì;
  • conservare ed esibire copia della domanda di accatastamento, in caso di immobili non censiti;
  • conservare ed esibire eventuali ricevute di pagamento dei tributi locali (ICI/IMU), se dovuti;
  • in caso di lavori condominiali, conservare ed esibire copia della delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, certificata dall’amministratore che deve attestare anche di aver adempiuto a tutti gli obblighi di Legge e conservare tutta la documentazione originale di riferimento;
  • conservare la dichiarazione del consenso all’esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario dell’immobile, in caso di immobile locato o concesso in comodato;
  • conservare la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
  • conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori;
  • in caso di detrazione, conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

Se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico e/o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono essere acquisiti e conservati anche:

  • in caso di lavori iniziati prima del 6.10.20: scheda descrittiva con CPID, asseverazione dei requisiti tecnici, APE, relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192 del 2005 o provvedimento regionale equivalente, schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP), stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID;
  • in caso di lavori iniziati a partire dal 6.10.20: scheda descrittiva con CPID; asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese, computo metrico, APE, relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192 del 2005 o provvedimento regionale equivalente, schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP), stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID.

In assenza degli adempimenti sopra descritti la detrazione non è ammessa. 

Per i titolari di reddito d’impresa – soggetti Irpef e Ires, fermi restando tutti gli adempimenti sopra riportati, il pagamento può avvenire anche con mezzi diversi dal bonifico dedicato.

Rita Martin – Centro Studi CGN