In arrivo a novembre un nuovo bonus una tantum, del valore di 150 euro, per lavoratori e pensionati con reddito non superiore a 20.000 euro. Chiariamo quali sono i presupposti per beneficiare dell’indennità.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 223 del 23 settembre 2022) il DL 23 settembre 2022 n. 144 (decreto “Aiuti-ter”), rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Tra le misure più attese, dopo l’indennità di 200 euro prevista dal DL 50/2022 (Decreto Aiuti), il provvedimento assegna un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 (artt. 18-19-20 del DL 144/2022) a sostegno di determinate categorie di contribuenti. Si tratta di un’indennità che non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Secondo l’art. 18, ai lavoratori dipendenti che non siano titolari dei trattamenti pensionistici è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Rispetto alla precedente indennità 200 euro (art. 31 del DL 50/2022), il presupposto oggettivo è legato alla retribuzione imponibile di 1.538 euro nella competenza del mese di novembre anziché all’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore. Il meccanismo di fruizione, invece, è analogo, in quanto l’indennità viene erogata sempre automaticamente dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore e potrà essere recuperata dall’azienda mediante la denuncia UniEmens.
L’indennità spetta, altresì, ai sensi dell’art. 19 del decreto in esame, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
I presupposti per poter beneficiare dell’indennità sono legati:
- alla residenza in Italia,
- alla titolarità di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 che si presenta inferiore rispetto al precedente (invece di 35.000 euro, come previsto per l’indennità di luglio).
L’indennità verrà erogata d’ufficio dall’INPS o altro ente previdenziale a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.
Verrà accreditato il bonus di 150 euro nel mese di novembre dall’INPS anche ai seguenti soggetti:
- ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32 comma 8 del DL 50/2022 che, alla data di entrata in vigore del DL in esame, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- ai soggetti che percepiscano le indennità di NASpI, DIS-COLL a novembre 2022;
- ai soggetti che nel corso dell’anno 2022 abbiano percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
L’INPS, inoltre, eroga una ulteriore indennità una tantum di 150 euro:
- ai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c.
- ai dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 17 maggio 2022 (entrata in vigore decreto Aiuti)
purché non siano titolari di redditi superiori a 20.000 euro e siano esclusivamente iscritti alla gestione separata.
Tra i beneficiari dell’ulteriore indennità, purché siano in possesso per il 2021 di un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, previa presentazione della domanda, sono compresi:
- i lavoratori stagionali, a tempo determinato e i lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.
Anche i lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità Covid 19 (ex art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dell’art. 42 del DL 73/2021), nonché i collaboratori sportivi di cui all’art. 32 comma 12 secondo periodo del DL 50/2022 sono compresi tra i beneficiari. L’indennità in esame spetta, altresì, ai lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA e agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 32 commi 15 e 16 del DL 50/2022, nonché ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Per quanto concerne i lavoratori autonomi, l’art. 20 prevede l’incremento di 150 euro dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto Aiuti bis (art. 33 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50) a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN