Sanatoria bonus ricerca e sviluppo: l’istanza può essere inviata sino al 31 ottobre

Il decreto Aiuti-ter (DL n. 144/2022) ha spostato al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per avvalersi della sanatoria sul bonus ricerca e sviluppo.

Il bonus ricerca e sviluppo, introdotto dal DL n. 145/2013 e poi modificato successivamente in relazione ai limiti di spesa agevolabile e ai tipi di investimento sostenuto, è un credito d’imposta finalizzato a sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica.

Negli anni successivi alla sua introduzione, probabilmente anche per la complessità del quadro normativo che è andato stratificandosi nel tempo, si sono verificate numerose irregolarità nella fruizione del bonus. Irregolarità che hanno portato il legislatore all’introduzione di una vera a propria sanatoria degli errori “perdonabili”. Infatti l’art. 5 commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021 prevede una procedura per regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, evitando di pagare sanzioni e interessi. I contribuenti “distratti” possono correggere il tiro presentando istanza all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. Il termine per l’invio della domanda, inizialmente previsto per il 30 settembre 2022, è stato prorogato dal DL Aiuti-ter al 31 ottobre.

Ma attenzione, sono ammessi esclusivamente i soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Restano ferme le scadenze per il riversamento delle somme. L’importo a debito dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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