Remissione in bonis per le comunicazioni di opzione bonus edili

L’Agenzia delle Entrate sdogana l’applicazione dell’istituto della cd. remissione in bonis alle violazioni in materia di comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per i bonus edilizi. Il chiarimento interpretativo è contenuto nella recente circolare n. 33/E del 6/10/2022 che estende la cd. remissione in bonis alle ipotesi relative alle comunicazioni di opzione per i bonus edilizi ex art. 121 comma 1 del DL 34/2020.

Il termine ordinario per la trasmissione della comunicazione d’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per l’anno in corso, in considerazione delle proroghe dei termini, il calendario si è modificato per effetto dell’art. 10-quater comma 2-bis del DL 4/2022, inserito dall’art. 29-ter comma 1 del DL 1 marzo 2022 n. 17 (conv. L. 27 aprile 2022 n. 34) nei seguenti termini:

È possibile, quindi, in caso di mancata presentazione nei termini, avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il 30 novembre a condizione che:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • si versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione pari a euro 250,00 tramite F24, non compensabile e non ravvedibile.

È stata pubblicata la risoluzione n. 58/2022 che chiarisce le modalità per il versamento della sanzione tramite il modello F24 ELIDE, inserendo il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con la risoluzione n. 46/2012 e successivamente modificato con la risoluzione n. 42/2018.

Per quanto riguarda la sezione “CONTRIBUENTE”:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” occorrerà indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto (o, in caso di interventi sulle parti comuni, quelli del condominio o del condomino incaricato);
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” dovrà essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo 3 “codice identificativo” (se la comunicazione si riferisce a più fornitori o cessionari, verrà indicato il codice fiscale di uno di essi);
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece, occorre indicare la lettera “R” nel campo “tipo”, il codice tributo “8114” nel campo “codice” e l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione fiscale nel campo “anno di riferimento”, mentre non dovrà essere valorizzato il campo “elementi identificativi”.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN