Visto l’avvicinarsi della scadenza di presentazione del 730 integrativo, prevista come ogni anno per il 25 ottobre, diamo risposta alle domande più frequenti su quest’argomento.
In quali casi si può presentare il 730 integrativo?
Il 730 integrativo può essere presentato dal contribuente che si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione originaria. Attenzione però! Il contribuente ha l’opportunità di presentare un 730 integrativo solo se l’integrazione e/o la rettifica che va ad apportare genera un maggiore credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte).
Il contribuente può presentare autonomamente il 730 integrativo accedendo alla dichiarazione precompilata?
L’unico caso in cui il contribuente può presentare in autonomia il 730 integrativo è quello in cui il sostituto d’imposta indicato nel 730 ordinario comunichi all’Agenzia delle Entrate un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. Il contribuente in questo caso riceve dall’Agenzia delle Entrate un’e-mail in cui viene invitato ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata e da qui può predisporre un 730 integrativo di codice 2. Per le altre tipologie di integrativo il contribuente deve invece rivolgersi ad un CAF/Centro di Assistenza Fiscale.
Quali sono le tipologie di 730 integrativo e in che casi possono essere presentate?
Integrativo di tipo 1: può essere presentato se la modifica comporta un maggior credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella del 730 ordinario e se lo stesso risulta conguagliato dal sostituto d’imposta.
Integrativo di tipo 2: può essere presentato se devono essere variati esclusivamente i dati del sostituto d’imposta in quanto quelli indicati nel 730 ordinario sono errati e quindi il 730 ordinario non risulta conguagliato.
Integrativo di tipo 3: può essere presentato se è necessario apportare modifiche sia nei confronti del sostituto d’imposta indicato nel 730 ordinario (il quale non ha proceduto al conguaglio del dichiarativo) sia per effettuare variazioni che determinino un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella del 730 ordinario.
È possibile rivolgersi ad un CAF/Centro di Assistenza fiscale differente rispetto a quello che ha elaborato il 730 ordinario?
Se il contribuente intende presentare un 730 integrativo di codice 2 e 3 è necessario che si rivolga allo stesso CAF/Centro di Assistenza Fiscale che ha presentato il 730 ordinario, a meno che non lo abbia presentato tramite Fisco on line.
Nel caso in cui invece voglia presentare un 730 integrativo di codice 1 può rivolgersi ad un CAF/Centro di assistenza fiscale differente da quello che ha predisposto l’ordinario.
Se il 730 ordinario risulta bloccato per pre-controllo è possibile presentare un 730 integrativo?
Nel caso in cui il contribuente debba presentare un 730 integrativo di una dichiarazione sottoposta a pre-controllo, può presentare un 730 integrativo di codice 1, che verrà liquidato dall’Agenzia delle Entrate al termine della dichiarazione ordinaria. Si ritiene superfluo presentare un 730 integrativo di codice 2 o 3, in quanto i conguagli del 730 ordinario e del 730 integrativo verranno entrambi effettuati dall’Agenzia delle Entrate a conclusione della fase di controllo.
Con la presentazione del 730 integrativo è possibile modificare gli acconti risultanti dal 730 ordinario?
Gli acconti non si possono modificare o togliere, in quanto questi non vengono ricalcolati in sede di 730 integrativo. Il sostituto, infatti, dovrà tener conto di quelli risultanti dalla dichiarazione ordinaria.
La presentazione di una dichiarazione integrativa infatti non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 ordinario e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.
Quando vengono conguagliati i 730 integrativi?
Il contribuente che presenta un modello 730 integrativo di codice 1 o 3 riceve il conguaglio derivante dalla dichiarazione presentata nella busta paga del mese di dicembre. Altrimenti, in caso di presentazione di un 730 integrativo di codice 2, il conguaglio avverrà nella prima mensilità utile.
Debora Dal Molin – Centro Studi CGN