Con l’interpello n. 454/2022, l’Agenzia delle Entrate interviene a gamba tesa sul regime transitorio introdotto dall’art. 1 c. da 999 a 1006 L. n. 205/2017, specificando che per avvalersene non basta deliberare gli utili entro il 31 dicembre 2022, ma bisogna anche corrisponderli.
Come è noto, la Legge di bilancio 2018 ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle partecipazioni cd. “qualificate”, percepiti dalle persone fisiche fuori dal regime d’impresa commerciale. Per tali redditi è stata prevista la tassazione nella misura del 26%, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ovvero dell’imposta sostitutiva.
Considerate tali novità, per permettere ai soci di usufruire del regime di tassazione dei dividendi con le regole vigenti fino ad allora, al c. 1006 fu previsto anche un regime transitorio per le distribuzioni di utili formatisi sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022.
Tale circostanza fu riportata nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2019, n. 56/E, nella quale fu ricordato che, in applicazione del richiamato c. 1006, “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.
L’Agenzia delle Entrate prosegue precisando al riguardo che per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.
In tal senso, si è espressa la relazione illustrativa alle modifiche normative in commento, che ha precisato che tali utili conservano il previgente regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.
La richiamata imponibilità al regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti, rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale, è così temporalmente divisa:
- 40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Inoltre, al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio di cui al citato c. 1006, occorre, in particolare, che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti nel tempo nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.
Infine, l’Agenzia delle Entrate riteneva che, anche se la norma faceva riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, il regime transitorio trovasse applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.
Ma, a seguito di un interpello formulato da una società che chiedeva il regime di tassazione fiscale da applicarsi alla distribuzione di riserve di utili – costituite ante 31 dicembre 2017 – e da deliberarsi entro il 31 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta inaspettata.
Essa afferma che, come chiarito nella Risoluzione n. 56/E/2019, il regime transitorio previsto dal c.1006 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale. In altri termini, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del suddetto principio di cassa porta l’Agenzia delle Entrate a ritenere che, per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023, relativi a partecipazioni qualificate, si applica la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26%. Pertanto, nel caso rappresentato nell’interpello (n. 454/2022), le riserve di utili distribuite successivamente al 31 dicembre 2022 dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% da parte della società istante.
L’Agenzia delle Entrate giunge a questa conclusione nonostante nei citati articoli della L. n. 205/2017, rispetto al termine del 31 dicembre 2022, sia prevista solo la deliberazione della distribuzione degli utili e nessun’altra condizione che debba essere rispettata per avvalersi della deroga prevista nel regime transitorio.
Nei casi in cui corrispondere gli utili entro il 31 dicembre 2022 sia gravoso, anche solo prudenzialmente, per non sottrarre liquidità alle imprese, che in molti casi vivono tempi difficili, si aprono due strade:
- seguire il dettato normativo e cioè deliberare entro il 31 dicembre 2022 la distribuzione degli utili predetti e rinviare più avanti (in genere non oltre 5 anni) l’erogazione delle somme, consapevoli che potrebbe aprirsi un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate;
- oppure conformarsi all’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 454/2022 e fare seguire alla delibera di distribuzione degli utili il relativo pagamento, il tutto entro il 31 dicembre 2022.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo