Scade il 31 dicembre 2022 il termine per fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli rientranti nell’ambito dell’Industria 4.0. Il termine interessa sia le imprese che gli esercenti arti e professioni (e lavoratori autonomi). Ci sono quindi ancora poche settimane per accedere all’agevolazione, che spetterà fino al mese di giugno del prossimo anno solo a specifiche condizioni.
Come è noto, con la Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178), tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel predetto territorio, a decorrere dal 16 novembre 2020, possono ottenere un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
L’agevolazione può ottenersi sui predetti beni, compresi negli allegati A e B annessi alla Legge 11.12.2016 n. 232, nel rispetto di specifiche condizioni previste dalla norma. I beni possono essere suddivisi in due grandi macro-classi:
- beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» compresi i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»;
- beni diversi (intesi comunemente come beni NON 4.0).
L’agevolazione di cui trattasi subentra alla maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile di cui alle precedenti disposizioni del super ammortamento e dell’iper ammortamento.
Nonostante la prima disposizione prevista con la Legge di Bilancio 2021 sia stata successivamente rivista, la possibilità di usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” (NON 4.0), terminerà il 31 dicembre 2022, sia per le imprese che per gli esercenti arti e professioni (e lavoratori autonomi).
Diversamente accade per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali tipo 4.0, perché, solo per le imprese, si potrà usufruire del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2025.
In entrambe le situazioni si potrà usufruire di un differimento di 6 mesi sul termine finale (quindi fino al 30 giugno 2023 oppure 30 giugno 2026) a condizione che entro la data stabilita (31 dicembre 2022 oppure 31dicembre 2025) il bene sia ordinato e accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Restano fermi i requisiti soggettivi di cui al comma 1052 (per esempio non possono fruire dell’agevolazione le imprese in stato di liquidazione anche volontaria) ed oggettivi di cui al comma 1053 (per esempio sono esclusi i beni di cui all’art. 164 c. TUIR), così come i limiti massimi di costi ammissibili.
In conclusione, al momento, le agevolazioni sugli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” (NON 4.0), saranno fruibili dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni (e lavoratori autonomi), fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la predetta data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo