Quali sono le nuove regole di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE?

Riepiloghiamo le principali novità in merito alla compilazione del Quadro A – Nucleo familiare della DSU, con un focus particolare sul concetto di famiglia anagrafica, sul caso dello studente non residente con i genitori e sulla condizione di autonomia dello studente.

Con il decreto legge istitutivo del reddito di cittadinanza, D.L. 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, il legislatore ha introdotto importanti e sostanziali modifiche ad alcune delle regole di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE disposte dal D.P.C.M. 159/2013 (c.d. Riforma ISEE).

Analizziamo la loro applicazione in riferimento alla corretta individuazione del nucleo familiare dello studente che, dovendo richiedere prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario (borse di studio, esenzione o riduzione tasse universitarie, ecc.) deve presentare l’ISEE Università

Famiglia anagrafica e nucleo ISEE dello studente

La regola generale prevista dall’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013, sancisce che  il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (l’insieme delle persone che coabitano e hanno la stessa residenza, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo) alla data di presentazione della DSU. La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia.

I membri devono coabitare ed avere dimora abituale nello stesso Comune. La coabitazione, pur essendo una condizione necessaria, non è però sufficiente per determinare l’appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono infatti situazioni in cui i soggetti, pur avendo la medesima residenza, possono far parte di stati di famiglia differenti.

Studente non residente con i genitori

Secondo quanto disposto dall’art.3, comma 5, D.P.C.M. 159/2013, il figlio maggiorenne (leggasi studente universitario visto che stiamo trattando dell’ISEE Università) avente residenza diversa da quella dei genitori e a loro carico ai fini IRPEF, non coniugato e senza figli, è attratto nel nucleo familiare dei genitori stessi.

L’art. 2, comma 5, lettera b), D.L. 4/2019 ha implementato tale norma stabilendo che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare degli stessi esclusivamente quando:

  • è di età inferiore a 26 anni (alla data di presentazione della DSU);
  • è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF (nel secondo anno solare precedente a quello di presentazione della DSU);
  • non è coniugato e non ha figli.

Pertanto, a seguito della nuova disposizione sopra esposta, lo studente con residenza diversa da quella dei genitori non viene più attratto nel nucleo familiare degli stessi per il solo fatto di essere fiscalmente a loro carico (indipendentemente dall’età) ma solo se ha meno di 26 anni.

Ne consegue che:

  • se i genitori sono coniugati o conviventi, andrà incluso nel nucleo ISEE dei genitori stessi;
  • se i genitori non sono coniugati e fanno parte di nuclei distinti, dovrà scegliere qual è il nucleo familiare di riferimento (se quello del padre o quello della madre) e la scelta varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

In caso contrario, cioè se ha 26 o più anni e ha diversa residenza rispetto a quella dei genitori, lo studente fa sempre nucleo a sé.

Quadro C: regole per la corretta determinazione dell’autonomia dello studente

Si premette che il concetto di carico fiscale dello studente (che deve essere verificato per la compilazione del Quadro A) e quello di autonomia dello stesso (che dev’essere valutata per la compilazione del Quadro C) devono essere tenuti ben distinti.

Accade spesso che tra i due ci sia confusione e ciò genera errori nella definizione del nucleo familiare corretto dello studente.

Nella DSU Universitaria, se lo studente, non residente con i genitori, ha 26 o più anni oppure è di età inferiore a 26 anni e non è fiscalmente a loro carico, ai fini del calcolo del valore ISEE Università, si considerano anche i redditi e patrimoni di questi ultimi, salvo che lo studente sia autonomo.

La condizione di autonomia sussiste esclusivamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

  • residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE Università, in un alloggio non di proprietà di un membro di quest’ultima;
  • presenza di un’adeguata capacità di reddito. Si intende che, nei due anni d’imposta precedenti a quello di presentazione della DSU, lo studente ha prodotto un reddito pari o superiore a 9.000 euro (6.500 euro fino all’a.a. 2021/2022) per anno.

Si ricorda che, nel caso di studente coniugato, alla determinazione della soglia di reddito concorrono anche i redditi del coniuge dei due anni precedenti a quello di presentazione dell’ISEE, anche se in tale periodo lo studente non era ancora coniugato.

Dunque, riassumendo, il concetto di autonomia entra in gioco solo dopo che è stato determinato il nucleo, quindi nel caso in cui questo sia composto dallo studente senza i suoi genitori (perché avente 26 o più anni oppure di età inferiore a 26 anni, non residente con loro e non a loro carico ai fini IRPEF oppure coniugato e/o con figli). In questo caso allora si deve verificare se i requisiti per essere definito autonomo, sopra elencati, sono rispettati e in base a ciò, ai fini del calcolo dell’ISEE, considerare o meno i redditi e i patrimoni dei genitori.

Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN