Il provvedimento n. 382045/2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce le modalità operative, il modello e le istruzioni inerenti la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Si tratta di un credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2022 (ex art. 1, comma 812, L. n. 234/2021) e regolamentato dal successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 maggio 2022:
- a favore delle persone fisiche
- per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis , D.L. n. 91/2014)
- sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022.
L’istanza per la richiesta del beneficio:
- è inviata esclusivamente con modalità telematiche
- direttamente dagli interessati oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate
- deve essere presentata nel periodo dal 1° marzo al 30 marzo 2023.
In caso di errore, nella stessa fascia temporale dal 1° al 30 marzo 2023 è possibile:
- inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, avvalendosi delle medesime modalità.
Per via delle risorse limitate, l’Agenzia delle entrate pubblicherà, entro dieci giorni dalla scadenza di presentazione dell’istanza, il provvedimento con il quale rende nota la percentuale del bonus effettivamente utilizzabile da ciascuno rispetto all’importo richiesto. La somma spettante è ricavata dal rapporto tra le risorse disponibili (3 milioni di euro) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute;
- è consentito il riporto del credito non utilizzato nei periodi di imposta successivi;
- non è utilizzabile in compensazione mediante modello F24.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN