Nel caso in cui la fattura originaria sia stata emessa in forma cartacea, quale modalità dovrà adottare il contribuente per l’emissione di una nota di variazione, se alla data in cui la deve emettere, è obbligato alla fatturazione elettronica?
Con una modifica all’art. 1 c. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a:
- i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 D.L. n. 98/2011 conv. con modif. in L. n. 111/2011) e che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000;
- i soggetti che hanno adottato il regime forfetario (art.1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014) e che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000;
- le associazioni sportive dilettantistiche/enti terzo settore (che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000).
Inoltre, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2022, e per i soli soggetti minimi e forfettari, non saranno emesse sanzioni se la fattura elettronica verrà emessa entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Come è noto, i termini ordinari di emissione della fattura elettronica rispetto alla data di effettuazione dell’operazione sono di 12 giorni e, per i soggetti di cui sopra, opera quindi dal 1° ottobre 2022.
Ben presto però si è posto il problema dell’emissione di una nota di variazione/di credito su una fattura emessa prima del 1° luglio 2022 e quindi una fattura emessa in forma cartacea.
Logicamente, essendoci l’obbligo dell’emissione della fatturazione elettronica per i predetti soggetti dal 1° luglio 2022, la strada dell’emissione cartacea di una nota di credito non è apparsa percorribile.
Ma vi è di più, perché tra le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate ve ne è una che contempla proprio questa casistica.
Si tratta della FAQ n. 20 pubblicata il 27.11.2018 che chiarisce il principio in base al quale il momento da cui decorre l’obbligo (della fatturazione elettronica) è legato all’effettiva emissione della fattura.
A seguito di ciò, seppur incidentalmente perché la domanda verteva su una particolare situazione, l’Agenzia delle Entrate in buona sostanza si è espressa nel senso che, se la fattura o la nota di variazione riporta una data in base alla quale l’obbligo della fatturazione elettronica per il contribuente era già in vigore (nella FAQ l’anno 2019), la modalità di emissione dovrà essere elettronica.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo