L’Agenzia delle Entrate ritorna ancora una volta sul trattamento fiscale dei servizi di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche e dei servizi di intermediazione relativi all’attività di raccolta delle giocate. Lo fa con le risposte n. 477/2022 e n. 480/2022 pubblicate sul proprio sito internet. Vediamo più in dettaglio.
Nella risposta n. 477/2022 ad un interpello di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di esenzione IVA riguarda anche tutte le attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei giochi on line.
In primis, nella risposta viene ribadito il regime di esenzione per le prestazioni di servizi inerenti la raccolta di scommesse sportive. Al riguardo, l’Agenzia ricorda che l’articolo 10, primo comma, n. 6 del D.P.R. 633/72 stabilisce che sono esenti dall’IVA, tra le altre, le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate.
Le operazioni relative alla raccolta delle giocate possono essere effettuate con differenti modalità, una delle quali è quella delle piattaforme di gioco on line, che, attraverso servizi informatici complessi, permettono di inserire sulla piattaforma un nutrito numero di eventi sportivi su cui scommettere, procedere alla relativa gestione, monitorare gli esiti degli eventi ed effettuare il controllo delle puntate vincenti e perdenti dell’utente (player).
Il rapporto contrattuale che intercorre tra il concessionario e il fornitore della piattaforma di gioco è ammesso in base alle norme convenzionali e rappresenta una soluzione comune nel settore del gioco a distanza. Le attività rese al concessionario dal soggetto che fornisce i sistemi informatici relativi alla piattaforma sono considerate essenziali per garantire il corretto funzionamento dell’offerta di giochi on line.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con la risposta n. 583 del 14 dicembre 2020, aveva già chiarito che le prestazioni rese al concessionario dal soggetto che fornisce i sistemi informatici sono essenziali per garantire il corretto funzionamento dell’offerta di giochi on line. Il rapporto tra il concessionario e il fornitore può ricomprendere una serie di attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei giochi e delle scommesse.
Quindi, in buona sostanza, possono essere ricomprese nell’ambito applicativo dell’esenzione IVA tutte le attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei giochi on line.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, ribadisce che le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d’azzardo godono dell’esenzione IVA non per volontà di garantire a tali attività un trattamento di favore ma perché l’imposta sul valore aggiunto non sarebbe di semplice applicazione.
Con la risposta n. 480 del 27 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate, invece, chiarisce che nell’ambito dei servizi di intermediazione relativi all’attività di raccolta delle giocate, l’impegno dei procacciatori di mantenere il contratto di commercializzazione stipulato con i punti vendita delle sottoreti per tutta la durata della nuova concessione assegnata all’esito della nuova procedura di selezione non assume, ai fini IVA, un’autonoma rilevanza rispetto al servizio di intermediazione reso dai procacciatori.
Inoltre, la penale per l’inadempimento degli obblighi facenti capo ai procacciatori e l’indennità di risoluzione anticipata del contratto di commercializzazione non sono soggetti a IVA non soddisfacendo il presupposto oggettivo.
Le somme a titolo di penale non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o una cessione di un bene, ma assolvono una mera funzione risarcitoria, in quanto le somme sono dovute quando si verifica una violazione degli impegni contrattuali assunti da ciascun procacciatore con la sottoscrizione degli accordi.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN