Con la busta paga di novembre 2022 verrà erogata l’indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti, introdotta dal decreto Aiuti ter. Riepiloghiamo le istruzioni operative e i chiarimenti forniti dall’INPS riguardo all’indennità.
Nell’ambito delle misure volte a contrastare l’emergenza energetica e la crisi internazionale in atto, il Legislatore ha emanato un ulteriore Decreto Legge (del 23 settembre 2022, n. 144) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il Decreto (cosiddetto Decreto Aiuti-ter), tra le diverse misure a sostegno delle imprese, prevede il riconoscimento di una nuova indennità una tantum a favore di lavoratori dipendenti ed altre categorie di soggetti appositamente previste dalla norma. Rispetto all’indennità 200 euro riconosciuta precedentemente, tuttavia, cambiano i requisiti per poter avere accesso al beneficio.
Per i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, l’indennità è riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.
Con la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 116 e con Messaggio del 20 ottobre 2022, n. 3806, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative e i primi chiarimenti in merito al riconoscimento dell’una tantum ai lavoratori dipendenti.
In particolare, la norma prevede che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 (retribuzione erogata in genere a dicembre) non eccedente l’importo di 1.538 €, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 €, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche in genere e del reddito di cittadinanza.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps.
Pertanto, l’indennità dovrà essere erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata a causa di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale e CISOA o congedi parentali).
L’una tantum invece non potrà essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (es. aspettativa non retribuita).
L’indennità sarà riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:
- avere una retribuzione imponibile ai fini previdenziali del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 €;
- essere in forza presso il datore di lavoro nel mese di novembre 2022;
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (condizione da certificare tramite apposita autodichiarazione da consegnare al datore di lavoro);
- non appartenere ad un nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza (condizione da certificare tramite apposita autodichiarazione da consegnare al datore di lavoro).
Inoltre, l’indennità una tantum:
- spetta nella misura di 150 €, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;
- spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Pertanto l’Inps precisa che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
L’importo anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti per conto dell’Inps a titolo dell’indennità di cui si tratta sarà compensato tramite la denuncia mensile UniEmens di competenza del mese di novembre 2022 e, pertanto, da inviare all’Istituto entro il 31 dicembre 2022, seguendo le seguenti istruzioni operative.
I datori di lavoro valorizzeranno, dunque, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022/11”;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 €, l’Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente (l’importo da recuperare sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che hanno conguagliato la predetta indennità).
Con riferimento all’una tantum spettante a lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in presenza di determinati requisiti, l’Inps, con la Circolare n. 116/2022, precisa che il pagamento diretto da parte del medesimo Istituto, previa domanda dell’interessato, sarà residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
Pertanto, con la retribuzione di novembre 2022 (erogata a dicembre) i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove rispettino le condizioni sopra esposte per la generalità dei lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti specifici previsti dall’articolo 19 del Decreto Aiuti-ter.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato