L’assegno unico è una misura economica a supporto delle famiglie, per ciascun figlio a carico. Il beneficio è erogato mensilmente dall’INPS tenendo conto, se presente, dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno unico spetta per i figli a carico per tutto il periodo della minore età, a partire dal settimo mese di gravidanza, e dal compimento dei 18 anni fino al ventunesimo anno, a certe condizioni.
L’assegno unico per quali figli spetta?
L’assegno unico spetta per ogni figlio minore e ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni, a carico. Ma cosa si intende per carico? Il D.Lgs. n. 230/2021 nell’art.1 comma 2 dispone che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione, sulla base delle regole sancite dall’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013. In assenza di presentazione della Dsu, si applica analogo ragionamento.
Se per i figli minori ci si attiene a quanto previsto dalla normativa sopracitata, per i figli maggiorenni è opportuno un approfondimento.
Relativamente al carico fiscale, come considerare un figlio che inizia un’attività lavorativa?
Il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori fa parte del nucleo a prescindere dal carico fiscale e se, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non possiede un reddito complessivo Irpef superiore a 8.000 euro.
E se il figlio invece non convive con i genitori?
Per definire il nucleo ci si attiene alla normativa ISEE; pertanto, qualora il figlio non convivente con i genitori abbia un’età inferiore ai 26 anni, verrà attratto dal nucleo dei genitori se è a carico degli stessi, non è coniugato e/o ha figli.
In questi casi per poter beneficiare dell’assegno unico è necessario che ricorrano le seguenti due condizioni:
- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo non deve superare il limite di euro 4.000;
- nell’anno di riferimento dell’assegno unico, il reddito lordo presunto non supera la soglia di euro 8.000.
Per i figli maggiorenni disabili, non si applica alcun limite di reddito.
Cosa succede quando un figlio compie 18 anni?
A fare chiarezza ci ha pensato l’Inps con il messaggio n.1714 del 20.04.2022. Il raggiungimento della maggiore età richiede il possesso di alcuni requisiti affinché il genitore o lo stesso maggiorenne possano continuare a fruire del beneficio. Le condizioni richieste sono:
- frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo che nel 2022 sia inferiore a 8.000 euro;
- essere registrato come disoccupato e attivo nella ricerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgere il servizio civile.
Al compimento della maggiore età, la domanda deve essere integrata.
L’integrazione è possibile attraverso due modalità:
- presentazione della domanda da parte del figlio diventato maggiorenne. Questo porterà alla decadenza della scheda relativa al figlio della domanda originaria presentata dal genitore, con la conseguente erogazione pro quota direttamente al figlio. Per poter operare in questa via, il ragazzo/a dovrà essere intestatario di un conto corrente/carta prepagata;
- integrazione da parte del genitore della domanda già presentata con l’indicazione del requisito posseduto dal figlio.
La nuova domanda o l’integrazione potrà essere effettuata entro la fine dell’anno di riferimento dell’assegno unico, quindi fino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in corso.
Dal compimento della maggiore età e fino a nuova domanda/integrazione, l’assegno unico verrà sospeso e la domanda verrà messa in evidenza. L’erogazione riprenderà nuovamente dopo la comunicazione e le accurate verifiche da parte dell’INPS. Eventuali arretrati, per tardivo aggiornamento dei requisiti, verranno erogati.
Barbara Ariola – Centro Studi CGN