Tra le novità più significative contenute nel decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022) che hanno spiazzato potenziali beneficiari e addetti ai lavori ci soffermiamo sui requisiti che devono possedere i soggetti per poter cogliere l’opportunità dell’agevolazione per gli interventi effettuati nel corso del 2023 rispetto alle cosiddette villette o case a schiera.
Il nuovo superbonus, nella versione ridotta al 90%, spetta alle persone fisiche per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sulle unità immobiliari unifamiliari nonché plurifamiliari funzionalmente autonome e indipendenti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l’unità immobiliare dove vengono effettuati gli interventi deve essere adibita ad abitazione principale;
- il contribuente deve possedere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto Aiuti Quater (comma 8-bis.1 del D.L. 176/2022 che modifica l’art. 119 del DL 34/2020);
- il soggetto committente dei lavori deve necessariamente essere proprietario dell’immobile su cui esegue i medesimi o titolare di un diritto reale di godimento.
Nella nuova formulazione, modificando la lett. b) del comma 8bis dell’art. 119 del DL 34/2020, si prevede espressamente che il superbonus competa per “Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1, non superiore a 15.000 euro”.
I beneficiare del superbonus del 90% nel 2023 devono, quindi, essere proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento sull’immobile come l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o la superficie. Nella formulazione si ritiene possano rientrare anche i titolari di diritto reale di godimento non esclusivi quale la nuda proprietà.
A differenza degli altri bonus edili, nella nuova versione restano esclusi dal superbonus del 90% in vigore per l’anno 2023, invece, i titolari di un diritto personale di godimento, come il locatario conduttore, il comodatario e l’utilizzatore di un contratto di leasing.
Sono da considerarsi esclusi dal novero dei possibili beneficiari gli altri soggetti che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammettere nei numerosi documenti di prassi:
- i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori;
- i titolari di una concessione demaniale;
- il socio di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario di alloggi (detentore);
- il promissario acquirente, anche se con contratto preliminare di compravendita registrato;
- il parroco che sostiene le spese per interventi agevolabili realizzati sulla casa canonica di proprietà della parrocchia, nella quale risiede.
È il caso di evidenziare che la restrizione soggettiva non si applica per gli interventi sulle villette e le case a schiera delle persone fisiche per i quali è richiesta la realizzazione del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 ai fini della proroga dal 30 giugno 2022 al 31 marzo 2023. Trattandosi di una proroga, tali interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche secondo le regole previgenti, vale a dire proprietari o titolari di diritto reale o di un diritto personale di godimento.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN