Cosa si intende per studio associato di professionisti? Che forma giuridica ha? E come funziona nel nostro paese? Nell’articolo di oggi, parliamo del profilo giuridico dello studio associato.
Con riguardo all’esercizio in forma associata delle professioni intellettuali nel nostro paese, l’articolo 1 della Legge n. 1815/1939 (abrogata dall’articolo 10 della L. 183/2011 “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”) contiene la disciplina giuridica sugli studi associati.
Lo studio professionale associato è un’entità priva di personalità giuridica ma la legge conferisce allo studio associato la capacità di porsi come centro autonomo di rapporti giuridici.
L’elemento che caratterizza lo studio associato è la possibilità per il singolo professionista membro di uno studio associato di compiere negozi giuridici sia mediante la stipula sia mediante l’esecuzione del contratto.
Allo studio associato e al singolo professionista membro dell’associazione professionale, la giurisprudenza riconosce un potere di rappresentanza reciproco, in base al quale l’associato con cui si conclude il contratto può obbligare tutti gli altri associati all’esecuzione del contratto medesimo.
Secondo la giurisprudenza, lo studio associato rientra all’interno di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza.
In particolare, la giurisprudenza riconosce allo studio associato l’applicabilità delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell’assunto che l’associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società.
Lo studio associato risulta dotato di una certa soggettività giuridica, dal momento che nei rapporti con i terzi lo studio associato si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura soggettiva.
I singoli professionisti membri dello studio associato possono agire in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi interessati la circostanza che si agisce come mandatari di un soggetto diverso, che è lo studio professionale.
Per quanto riguarda l’organizzazione e la rappresentanza dello studio associato, la maggior parte degli statuti degli studi associati prevedono forme organizzative che si rifanno alle regole e alla disciplina delle società di persone.
Con riguardo all’organizzazione interna dello studio associato, una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 4032 del 16/04/1991) ha stabilito che relativamente ai rapporti interni intercorrenti tra i membri di uno studio professionale, essi sono impostati su un piano di assoluta pariteticità. Gli associati si obbligano a prestare collaborazione professionale nelle cause e negli incarichi affidati ai singoli e a ripartirsi spese ed incarichi.
Dal punto di vista fiscale, ai fini dell’imputazione ai soci dei redditi conseguiti dalle società di tipo personale, le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici.
Ricordiamo infine, che l’esercizio in forma associata di una libera professione può avvenire anche con la costituzione di una società. Come ormai noto, l’articolo 10, comma 3, L. 183/2011 legittima la costituzione di società per l’esercizio in comune delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile e cioè società di persone, società di capitali e società cooperative.
Le società tra professionisti non danno vita ad un nuovo tipo di società, ma solamente ad una società costituita secondo i tipi esistenti la cui disciplina è in parte derogata in ragione della specifica attività esercitata che comporta diverse difficoltà di adattamento con la disciplina societaria normata dal codice civile.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN