Nuovo regime forfettario 2023 ancora in attesa di chiarimenti

Il regime forfettario cambierà nel corso del 2023. A introdurre le ennesime modifiche al sistema di tassazione sarà la Legge di Bilancio 2023, presentata dal Consiglio dei Ministri in Parlamento per essere definita ufficialmente.

L’art. 54 della Legge n. 190/2014 prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 65.000 euro nell’esercizio precedente possono applicare il regime forfettario. Per tali soggetti il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività (diverso a seconda del codice ateco di riferimento dell’attività svolta) e su tale reddito, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica l’imposta sostitutiva del 15% (5% per le start-up). Il ddl bilancio 2023 interviene sulla soglia di ricavi/compensi massimi, portandola da 65.000 euro a 85.000 euro.

Ma non solo, importanti modifiche sono previste anche sugli effetti in caso di superamento della soglia massima. L’art.71 della Legge n. 190/2014 prevede che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si sfora il tetto dei 65.000 di ricavi o compensi; il ddl bilancio 2023 modifica anche questa norma prevedendo che in caso di ricavi o compensi superiori a 100.000 euro si fuoriesce dal regime nell’anno stesso e non a partire dall’anno successivo. Con versamento dell’IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”. In tal modo si crea un doppio binario: i soggetti che superano i 65.000 euro ma non raggiungono i 100.000 fuoriescono dal regime dall’anno successivo, quelli che superano anche i 100.000 euro di ricavi o compensi dall’anno in corso.

La norma, così come scritta nel disegno di legge non ancora approvato in Parlamento, sembra dire che, in caso di ricavi o compensi superiori a 100.000 euro si debba applicare l’Irpef ordinaria sull’intera annualità in luogo dell’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) e l’IVA solamente a partire dalla prima operazione che comporta lo sforamento.

Le perplessità sono tante. Appare pacifico che l’IVA sulle vendite entrerà in gioco a partire dall’operazione che comporta il superamento del limite, ma con quale meccanismo va detratta l’IVA sugli acquisti? Se si applicasse il medesimo funzionamento per il ciclo passivo, e quindi si partisse con la detrazione dell’imposta dalla “data di sforamento della soglia”, si rischierebbe di perdere la detrazione dell’IVA su acquisti di beni/servizi che permetteranno di ottenere incassi per vendite effettuate successivamente a tale data. È chiaro che un commerciante che perde l’IVA pagata sugli acquisti di merci che poi corrisponde all’erario quella sulle vendite delle medesime merci si trova in condizione di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

E sulla ritenuta d’acconto ancor peggio, la norma sembra non considerare il problema. Un professionista che supera i 100.000 euro di compensi nell’anno entrando direttamente nel regime ordinario Irpef applicherà automaticamente la ritenuta d’acconto sui compensi che riceverà da quel momento in poi oppure dovrà applicarla retroattivamente? E sulle operazioni passive, nel momento in cui il soggetto forfettario diventa “retroattivamente” soggetto ad Irpef come dovrà comportarsi rispetto agli acquisti di prestazioni professionali?

Dubbi e perplessità che si spera possano essere chiariti una volta approvata la Legge di Bilancio 2023.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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