La tassazione dei dividendi sugli utili fino al 2017 trova, all’ultim’ora, una risposta dall’Agenzia delle Entrate. Con l’emanazione del “Principio di diritto” n. 3/2022, si chiarisce il criterio di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni cd. “qualificate”, nel periodo transitorio 2018/2022.
Come è noto, con la Legge di Bilancio 2018 (art.1 c. da 999 a 1006 L. 205/2017) è stato modificato anche il regime impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche (non in regime d’impresa) sugli utili distribuiti dai soggetti IRES.
Si tratta di una variazione significativa, dato che:
- fino al 31 dicembre 2017, la tassazione dei dividendi riferentesi agli utili conseguiti nei vari esercizi e fino a quest’ultimo, è avvenuta facendo confluire le somme riscosse nel reddito complessivo dell’interessato, con una riduzione della base imponibile proporzionata alle imposte IRES gravanti sulla società. In buona sostanza, è stata creata una base di calcolo al fine di evitare la doppia imposizione sullo stesso reddito (d’impresa sul quale la società già paga l’IRES sull’intero, e, di una parte di esso riscosso a titolo di dividendo, da parte del socio che lo assoggetterà a IRPEF). Pertanto, in virtù di ciò, nel tempo, la somma percepita a titolo di dividendo dal socio persona fisica (non in regime d’impresa) è stata assoggettata a tassazione sulla base imponibile che segue:
- 40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
- dal 1 gennaio 2018 invece, la tassazione dei dividendi subirà l’applicazione del 26% a titolo d’imposta (quindi sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate).
La citata disposizione, al fine di attutire gli effetti del cambiamento, ha anche introdotto un regime transitorio (comma 1006) per le distribuzioni di utili formatisi sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 31 dicembre 2022.
A questo proposito, dopo un’iniziale risposta all’interpello n. 454/2022, l’Agenzia delle Entrate ha rivisitato l’argomento e, con il “Principio di diritto n. 3/2022” ha chiarito che, se la distribuzione dell’utile derivante da partecipazioni qualificate in soggetti IRES è deliberata entro il 31 dicembre 2022, ai dividendi riscossi successivamente si applicheranno le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2017.
Se, invece, la delibera di distribuzione dei predetti utili conseguiti fino all’esercizio 2017 avverrà dopo il 31 dicembre 2022, ai dividendi riscossi si applicherà il regime in vigore dal 1 gennaio 2018 (ritenuta a titolo d’imposta del 26%).
In chiusura, presumibilmente per fronteggiare eventuali abusi della disposizione transitoria di favore, il “Principio” afferma che “Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate)”.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo