Congedo parentale e di paternità: quali sanzioni applicabili in caso di violazione?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria Nota del 6 dicembre 2022, n. 2414, ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni da applicare ai datori di lavoro che ostacolano la fruizione di congedi di paternità e parentali. Ecco maggiori dettagli.

Congedo di paternità

Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi, aumentato a 20 giorni in caso di parto plurimo.

Per il periodo di fruizione del congedo è prevista la corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, a carico dell’Inps. Le giornate di congedo non sono frazionabili a ore e possono essere utilizzate anche in via non continuativa nell’arco temporale intercorrente tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi.

Il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore, previa comunicazione in forma scritta del lavoratore stesso al datore di lavoro dei giorni in cui si intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Con riferimento al piano sanzionatorio il Legislatore ha previsto che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto di assenza dal lavoro per la fruizione del congedo di paternità sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

L’INL sottolinea dunque la necessità di accertare in sede ispettiva un eventuale comportamento datoriale che ostacoli la fruizione del congedo.

La violazione, nelle ipotesi in cui il congedo sia ancora fruibile, può essere oggetto di diffida, con conseguente ammissione del datore di lavoro al pagamento della sanzione in misura minima.

Congedo di paternità alternativo

Il congedo di paternità alternativo è il periodo di congedo riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, quali morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre ovvero affidamento esclusivo del bambino al padre.

In tal caso, il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto di assenza dal lavoro è punito con la sanzione penale dell’arresto fino a 6 mesi e, qualora la violazione sia rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Divieto di licenziamento

A seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento previsto per la lavoratrice madre trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo. Il divieto si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

L’inosservanza della predetta disposizione è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582, non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Congedi parentali

Il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha modificato anche determinati aspetti della normativa relativa al congedo parentale. In particolare, il Legislatore è intervenuto in merito a:

  • l’età del figlio (estendendo al compimento dei 12 anni di età il periodo di tempo entro cui è possibile percepire l’indennità riconosciuta prima solo fino a 6 anni);
  • la durata del congedo (innalzando da 10 a 11 mesi il periodo di fruizione dell’istituto nel caso di un solo genitore o di un affidamento esclusivo del figlio);
  • l’indennità (pari al 30% della retribuzione sia per i 3 mesi di congedo spettanti a ciascun genitore e non trasferibili dall’uno all’altro, sia per l’ulteriore periodo di 3 mesi suddivisibile tra i genitori a loro discrezione sia, infine, per i 9 mesi ora spettanti al genitore solo);
  • l’incidenza dei congedi su altri istituti (i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva).

Restano invece ferme le sanzioni già previste in materia di congedi parentali, in base alle quali il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro in questione sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582. Nelle ipotesi in cui le violazioni siano rilevate nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, tali condotte impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato