L’agente sportivo: inquadramento fiscale e regime applicabile ai compensi corrisposti

Cosa fa l’agente sportivo? Quale inquadramento fiscale è previsto per chi esercita l’attività di agente sportivo? E qual è il regime applicabile ai compensi corrisposti dall’agente sportivo nell’esercizio della sua attività professionale?

L’attività di agente sportivo è regolata dal decreto legislativo n. 37 del 28 febbraio 2021 che ha dato attuazione all’articolo 6 della legge n. 86 dell’8 agosto 2019. Con la risoluzione n. 69/E dello scorso 21 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’inquadramento fiscale ed il regime applicabile ai compensi conseguiti dall’agente sportivo.

L’agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal Comitato Italiano Paralimpico e dall’International Paralympic Committee, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione (articolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37).

L’articolo 4 del decreto prevede invece che l’agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione, debba essere iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione.

Con riferimento ai compensi conseguiti dall’agente sportivo nell’esercizio della propria attività, il suddetto decreto all’articolo 8, comma 1, stabilisce che gli stessi sono stabiliti dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo.

L’attività di agente sportivo può essere svolta anche in forma societaria attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente. Occorre però che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • l’oggetto sociale deve essere costituito dalle attività svolte dall’agente sportivo ai sensi dell’articolo 3 del decreto 37/2021 e da eventuali attività connesse o strumentali;
  • la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi;
  • la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi;
  • i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

La società, però, può sottoscrivere contratti di mandato sportivo solo se iscritta nell’apposita sezione “Società di agenti sportivi” del Registro nazionale degli agenti sportivi (comma 2 dell’articolo 9 del decreto 37/2021).

Dalle disposizioni fin qui esaminate, emerge chiaramente l’intenzione di assimilare l’attività svolta dall’agente sportivo alla stregua di una professione. L’articolo 3 del decreto 37/2021 afferma infatti che l’agente sportivo fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

La fornitura di un servizio professionale di assistenza, consulenza e mediazione svolta dall’agente sportivo, implica che egli, nell’esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell’ordinamento giuridico sportivo.

Inoltre, le specifiche competenze professionali che vengono richieste all’agente sportivo rendono rilevante l’apporto personale dell’agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente.

Ai fini fiscali, in mancanza di una disposizione che qualifica nel dettaglio la natura dei redditi conseguiti dall’agente sportivo, l’Agenzia delle Entrate, ritiene, in via interpretativa, che gli stessi rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del T.U.I.R.) in base al quale sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni.

Qualora tali redditi, sono erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto previste dall’art. 25 del D.P.R. 600/73.

Nell’ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale, in quanto in tale caso assume rilevanza il fatto di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale, secondo quanto affermato nella risoluzione 7 maggio 2018, n. 35/E.

In quanto redditi d’impresa, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/73.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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