Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali raggiungono la vetta del 5% in ragione di anno. Con decreto del MEF pubblicato in data 13 dicembre 2022, in Gazzetta Ufficiale n. 292, la misura degli interessi legali quadruplica passando dall’ 1,25% al 5%. La nuova misura è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1284 del codice civile.
Nella determinazione dell’ammontare degli interessi legali il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi d’imposta secondo il criterio del pro rata temporis. Nella tabella sottostante si riporta l’evoluzione del tasso di interesse legale dalla sua introduzione fino all’ultima variazione.
Come si evince dal prospetto, il tasso di interesse al 5% annuo implica un salto indietro di circa 25 anni. Infatti, è necessario scorrere fino agli anni 1997-1998 per trovare un tasso così alto.
Per rendere l’idea in termini finanziari:
- per un debito di 10.000 euro gli interessi legali per l’intero anno 2022 erano pari a 125 euro (1,25% di 10.000);
- dal 1° gennaio 2023 si passerà a euro 500 per l’intero anno 2022 (5% di 10.000).
La variazione in aumento del tasso di interesse legale determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo. Uno degli aspetti più rilevanti è senz’altro il calcolo delle somme da pagare a seguito del ravvedimento operoso ex art. art. 13 del D.Lgs. 472/1997, dove accanto alle sanzioni pecuniarie è necessario versare anche gli interessi legali. Nel 2023 per regolarizzare con ravvedimento gli omessi o tardivi versamenti del 2022 per gli interessi legali si dovranno applicare le due misure dell’1,25% fino al 31 dicembre 2022 e del 5% a partire dal 1° gennaio 2023.
L’aumento al 5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione ex ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 19.6.97 n. 218; acquiescenza all’accertamento ex art. 15 del D.Lgs. 19.6.97 n. 218, conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 31.12.92 n. 546). È il caso di precisare che in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso sopra richiamati, l’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi n. 28/E/2011, ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Ai fini contributivi il tasso di interesse legale si applica sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.
La nuova misura del 5% del tasso legale rappresenta, altresì, un punto di riferimento generale per il calcolo degli interessi quando questi ultimi non sono determinati per iscritto (per esempio nei contratti di mutuo).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN