Con la finalità di consentire al contribuente di rimuovere le violazioni fiscali, la legge di bilancio per il 2023 introduce una nuova forma di ravvedimento che si può definire speciale. Si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per il termine ristretto per potersene avvalere, per il fatto che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate trimestrali. Ne esaminiamo gli aspetti essenziali relativi ad ambito di applicazione, limiti ed esclusioni.
Il ravvedimento speciale si applica ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (per esempio Ires, Irpef e addizionali, Irap, Iva) riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti.
È possibile regolarizzare le violazioni commesse:
- con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti nella misura del 2% annuo;
- mediante versamento delle somme dovute fino a 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.
Le rate successive alla prima possono essere versate consecutivamente entro i termini stabiliti dal seguente calendario:
- il 30 giugno;
- il 30 settembre;
- il 20 dicembre;
- e il 31 marzo di ciascun anno.
È possibile avvalersi del ravvedimento speciale purché le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata mediante atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità da controllo formale (ex art. 36-ter, DPR 600/1973).
Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni (per esempio presentando apposita dichiarazione integrativa).
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo:
- degli importi ancora dovuti,
- nonché della sanzione piena prevista (ex art. 13, D.Lgs. 471/1997) applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,
- e degli interessi pari al 5% (ex art. 20, DPR 602/1973) con decorrenza dal 31 marzo 2023.
In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
Non è possibile applicare il ravvedimento speciale in caso di omessa dichiarazione intendendosi per tale quella presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza.
Nel ravvedimento speciale non sono compresi:
- le violazioni in tema di quadro RW;
- gli omessi versamenti di imposte dichiarate in quanto beneficiano della riduzione della sanzione dal 10% al 3% di cui all’art. 1, commi 153-159 L. n. 197/2022);
- le violazioni rientranti nell’ambito della regolarizzazione delle violazioni formali di cui all’art. 1, commi 166-173, L. n. 197/2022.
I ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 restano validi senza possibilità di ripetizione e rimborso delle somme già versate.
Gli aspetti regolamentari dell’istituto in esame verranno completati con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilirà le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN