Scade il 31 gennaio prossimo l’obbligo di comunicare al sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie, para sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel secondo semestre del 2022. È stato, invece, rinviato di un anno l’obbligo mensile relativo all’invio telematico dei dati per via del DM 27 dicembre 2022, che ha modificato il DM 19 ottobre 2020 prorogando l’invio con cadenza mensile dei dati a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Il calendario delle comunicazioni dei dati al sistema tessera sanitaria si presenta secondo il seguente prospetto:
È possibile effettuare la trasmissione dei dati secondo le seguenti modalità:
- utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito sistemats.it;
- invio di ogni singola spesa (d. web service sincrono);
- invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (d. web service asincrono).
Sono interessati all’adempimento i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
- tecnico audiometrista,
- tecnico audioprotesista,
- tecnico ortopedico,
- dietista,
- tecnico di neuro fisiopatologia,
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
- igienista dentale,
- fisioterapista,
- logopedista,
- podologo,
- ortottista e assistente di oftalmologia,
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
- tecnico della riabilitazione psichiatrica,
- terapista occupazionale,
- educatore professionale,
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Particolarmente rigoroso risulta essere il trattamento sanzionatorio in caso di eventuali violazioni dell’obbligo in commento. L’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014 prevede:
- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione fino a un massimo di 50.000 euro;
- nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa;
- la comunicazione correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista comporta la riduzione della sanzione a un 1/3 con un massimo di 20.000 euro.
È da tenere in debita considerazione il documento di prassi n. 22/2022 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria stabilendo che debba riferirsi ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Vale a dire, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997.
Resta salva la possibilità di ridurre la sanzione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN