Legge di bilancio 2023, sanatoria dei ruoli: modalità e termini per la definizione

La legge di bilancio per il 2023 disciplina la nuova sanatoria riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, verrà messa a disposizione la procedura telematica di adesione alla sanatoria.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  • risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Con la sanatoria dei ruoli, al contribuente spetta versare:

  • gli importi affidati all’agente della riscossione a titolo di capitale;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento.

Lo sgravio annulla le seguenti poste:

  • le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto;
  • gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
  • aggio e compensi della riscossione.

La procedura di adesione prevede i seguenti passaggi:

  • presentazione di istanza entro il 30 aprile 2023;
  • risposta entro il 30 giugno 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.

È possibile pagare, senza possibilità di compensazione, in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionare il carico unitamente agli interessi al tasso del 2% annuo a partire dall’1 agosto 2023 in 18 rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute,
    • il 31 luglio 2023 e
    • il 30 novembre 2023;
  • le restanti nei successivi quattro anni al
    • 28 febbraio
    • 31 maggio
    • 31 luglio
    • 30 novembre.

È possibile fruire della sanatoria dei ruoli anche:

  • dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
  • dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni (ex art. 6 del DL 193/2016 nonché ex art. 3 del DL 119/2018) e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

È necessario precisare che:

  • la presenza di un contenzioso non osta alla sanatoria purché la domanda contenga espressamente la volontà di rinunciare ai giudizi in corso oppure a non presentare impugnazione avverso la sentenza;
  • è possibile decidere quali carichi definire. Per esempio, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS;
  • i singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero;
  • per i ruoli delle Casse di previdenza private di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) si rende necessaria un’apposita delibera entro il 31gennaio 2023.

La presentazione della domanda di adesione comporta:

  • l’inibizione di azioni esecutive nonché di fermi amministrativi e ipoteche da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione facendo salvo i titoli di prelazione precedenti la domanda di sanatoria;
  • la possibilità di evitare il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro;
  • l’ottenimento del DURC senza rilievi.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN